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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13433/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

Un socio di una società aveva chiesto la restituzione di euro 49.000, sostenendo di averli versati alla società a titolo di finanziamento soci infruttifero "a rendere". La società aveva resistito sostenendo, invece, che si trattasse di un apporto in conto capitale o comunque di un versamento non rimborsabile destinato a coprire perdite, e in via riconvenzionale aveva chiesto il risarcimento del danno per il mancato ulteriore finanziamento di euro 127.500. Il tribunale aveva accolto la domanda del socio e respinto la riconvenzionale; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame delle risultanze della consulenza grafica e erronea qualificazione del versamento come finanziamento anziché apporto in conto capitale; 2) violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 2697, 2729 c.c. per avere il giudice di merito tratto presunzioni e valutazioni non condivise dalla ricorrente, con particolare riguardo allo stato di bisogno finanziario della società; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1236 c.c. per asserita ultrapetizione sulla rimessione del debito; 4) violazione dell'art. 2467 c.c. e degli artt. 113, 115 c.p.c. sulla postergazione del finanziamento soci, deducendo che la corte d'appello avrebbe ignorato la situazione di crisi della società e il conseguente regime di postergazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. In particolare, ha osservato che la corte territoriale aveva già valorizzato una pluralità di indici convergenti per qualificare il versamento come finanziamento soci infruttifero e non come apporto in conto capitale; che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già il mancato apprezzamento della pretesa pretestuosità di un disconoscimento; che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove; che il vizio di ultrapetizione sulla rimessione del debito era privo di decisività; e che, quanto all'art. 2467 c.c., il giudice di merito aveva correttamente verificato, sulla base degli atti, l'assenza di prova di una situazione di squilibrio societario rilevante ai fini della postergazione al momento decisivo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie o la valutazione della pretesa pretestuosità di un disconoscimento.

  • art. 113 c.p.c.

    La violazione non può essere usata per contestare l'apprezzamento del merito o la valutazione delle prove, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando la censura riguarda l'apprezzamento delle prove raccolte e non l'utilizzo di prove non acquisite o il ricorso a conoscenze extra-processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se mira a sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate.

  • art. 2729 c.c.

    La scelta di ricorrere alle presunzioni semplici e la valutazione dei relativi indizi appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per illogicità manifesta o violazione dei requisiti legali.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è priva di decisività se la questione asseritamente introdotta d'ufficio non incide sul risultato finale della decisione o se l'eccezione poteva essere sollevata solo dalla parte interessata.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato con riguardo alla rimessione del debito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 2467 c.c.

    In presenza di azione del socio per la restituzione del finanziamento, il giudice deve verificare se sussista la situazione di squilibrio patrimoniale/finanziario prevista dalla norma anche al momento della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione, rilevabile d'ufficio se provato in atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: interpretazione delle deposizioni, selezione delle prove rilevanti e apprezzamento della loro attendibilità spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non si identifica con la mancata condivisione della lettura data dal giudice a documenti, testimonianze o consulenze tecniche.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investa il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Le presunzioni semplici sono affidate alla prudente valutazione del giudice di merito; in cassazione è deducibile solo un ragionamento presuntivo manifestamente illogico o la violazione dei requisiti legali della presunzione.
  • In tema di finanziamenti soci, la qualificazione del versamento come prestito rimborsabile o come apporto in conto capitale dipende da un accertamento fattuale fondato su tutti gli indici del caso concreto, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • Ai fini dell'art. 2467 c.c., il giudice deve verificare la sussistenza della situazione di squilibrio prevista dalla norma anche al momento della decisione, poiché essa integra un fatto impeditivo della restituzione del finanziamento, rilevabile d'ufficio se emergente dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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