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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11250/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Palermo (29/05/2025), deducendo: (i) inosservanza o errata applicazione dell'art. 416-ter c.p., sostenendo che i fatti siano riconducibili alla fattispecie in quanto Michele Buffa (candidato e consigliere uscente) e Marco Buffa (esponente di cosa nostra) avrebbero concluso un patto illecito per procacciare voti in favore di Michele con l'intermediazione di Marco; (ii) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione, in particolare nella valutazione delle intercettazioni (conversazioni del gennaio 2023 in carcere, conversazioni dell'11 giugno 2022, e scambi relativi all'assunzione presso le 'Cantine Europa'), che a suo dire proverebbero l'esistenza dello scambio elettorale politico-mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo, la Corte ha confermato che la Corte di Appello ha correttamente escluso la configurabilità dell'art. 416-ter: pur richiamando la nuova formulazione del reato (post legge 21/5/2019, n.43), ha ritenuto che gli elementi probatori, soprattutto le conversazioni intercettate quando Marco era ignaro di essere captato, non dimostrassero un accordo di scambio elettorale politico-mafioso tra Marco e Michele, ma anzi attestassero l'assenza di tale patto. Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio: ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova (possibile solo se sussiste una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivi della prova e la valutazione del giudice di merito). In mancanza di tali presupposti, la rivalutazione è vietata. Conclude quindi con il rigetto del ricorso e senza condanna alle spese processuali per il ricorrente (natura pubblica).

Norme richiamate

  • art. 416-ter c.p.

    «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis»

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2019, si tratta di un reato di pericolo il cui oggetto materiale si è ampliato (la controprestazione può consistere anche nella disponibilità a soddisfare interessi/esigenze dell'associazione). Tuttavia, anche dopo l'ampliamento, per la configurabilità è comunque necessario dimostrare l'effettivo accordo di scambio elettorale tra il candidato e soggetti riconducibili alla mafia.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato come norma che definisce l'associazione mafiosa e stabilisce la pena richiamata dall'art. 416-ter; la rilevanza risiede nel collegamento tra promessa di procurare voti e soggetti appartenenti a 'cosa nostra'.

  • Legge 21 maggio 2019, n. 43 (modifica art. 416-ter)

    La modifica ha ampliato la nozione di controprestazione prevista dall'art. 416-ter includendo non solo denaro o utilità ma anche la promessa di soddisfare interessi/esigenze dell'associazione mafiosa; la Corte ricorda però che l'ampliamento non sopperisce alla necessità probatoria dell'accordo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme invocate dal ricorrente come vizio di legge (b) e di motivazione/travisamento della prova (e). La Corte di Cassazione richiama i limiti del sindacato di legittimità: il vizio per travisamento della prova è esaminabile solo se sussiste una palese e non controvertibile difformità tra quanto oggettivamente derivabile dalla prova e l'esito cui il giudice di merito è pervenuto.

Massime di principio

  • La riforma del 2019 ha reso l'art. 416-ter c.p. più ampio: la controprestazione non è limitata al denaro ma può consistere nella disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell'associazione mafiosa; tuttavia resta indispensabile provare l'effettivo accordo tra candidato e soggetti mafiosi.
  • Non basta la mera frequentazione o contatti tra candidato e soggetti vicini a organizzazioni mafiose: per la sussistenza dell'art. 416-ter è necessaria la prova di un patto concreto di procacciamento voti in cambio della controprestazione.
  • Le intercettazioni hanno valore altamente probatorio quando il soggetto è ignaro di essere captato (contenuto 'genuino'), ma vanno interpretate nel loro contesto e non automaticamente assunte come prova di un accordo illecito.
  • Il giudice di legittimità (Cassazione) non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio: il ricorso per travisamento della prova è ammissibile solo se è dimostrabile una palese e non controvertibile discrepanza tra il contenuto oggettivo della prova e la valutazione del giudice di merito.
  • Quando la motivazione di merito è logica, coerente e sufficientemente argomentata, la Corte di Cassazione tende a confermare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello e a rigettare tentativi di riconsiderazione integrale del quadro probatorio.
  • Fatti come assunzioni o favori (es. collocamento presso aziende locali) possono essere indizi rilevanti ma richiedono un nesso probatorio stringente che colleghi tali atti alla controprestazione pattuita per la produzione di una condanna ai sensi dell'art. 416-ter.

Testo integrale

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