L.R. FVG 16/2001
Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina contributi e finanziamenti regionali, per lo più limitati agli anni 2001-2003, per raccordi ferroviari, centri merci, trasporti, portualità, navigazione interna, servizi marittimi internazionali e un contributo al Comune di Barcis. Contiene inoltre modifiche a leggi precedenti, una norma di interpretazione autentica, disposizioni sul personale per la gestione del demanio turistico balneare e l’abrogazione della l.r. 4/1985.
Interventi per infrastrutture e traffici regionali e gestione del demanio turistico balneare
Interventi di rilancio economico, trasporti e demanio turistico balneare
La legge regionale Friuli Venezia Giulia 26 giugno 2001, n. 16 interviene su più fronti del sistema dei trasporti, della portualità, della navigazione interna e della gestione del demanio turistico balneare. La disciplina è in larga parte finanziata con stanziamenti riferiti agli esercizi 2001-2003 o al solo anno 2001/2002, quindi oggi ha rilievo soprattutto storico o per effetti già maturati.
Ambito degli interventi infrastrutturali per i traffici
La Regione autorizza contributi e finanziamenti per strutture al servizio dei traffici e per infrastrutture connesse al trasporto pubblico locale e al sistema logistico regionale. Gli interventi sono rivolti a soggetti pubblici o a soggetti a prevalente capitale pubblico, oltre che a Consorzi ed Enti di sviluppo industriale con sede nel territorio regionale.
Raccordi ferroviari industriali e centri merci polifunzionali
La Regione può concedere contributi, anche in concorso con Ferrovie dello Stato S.p.A., fino al 100% della spesa per la manutenzione straordinaria e l’ammodernamento dei raccordi ferroviari gestiti da Consorzi ed Enti di sviluppo industriale, anche per l’adeguamento agli standard comunitari. Sono finanziabili i raccordi che collegano le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali alla rete ferroviaria nazionale.
Per i centri merci polifunzionali al servizio dell’intera utenza, la Regione può concedere contributi in conto capitale fino al 100% della spesa per interventi di completamento funzionale e di messa in sicurezza di opere, impianti e attrezzature.
Finanziamenti per infrastrutture del trasporto pubblico locale
La legge autorizza finanziamenti alle Province per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale. Lo stanziamento previsto è di lire 16.500 milioni complessive, ripartite in lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
Promozione del sistema dei trasporti e acquisti strumentali
La Regione è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione o partecipazione a iniziative di rilevanza almeno regionale finalizzate a sviluppare il sistema trasportistico regionale e a renderne più competitiva l’offerta, in un’ottica di integrazione fra le diverse modalità di trasporto. Le iniziative devono essere individuate secondo gli indirizzi programmatori vigenti, che restano validi sino all’approvazione dei nuovi programmi.
Sono inoltre previste aperture di credito a favore dei dirigenti o funzionari delegati per acquisti necessari alla sicurezza e funzionalità degli impianti a fune, per l’attività promozionale del mezzo di trasporto e per l’acquisto di strumenti di supporto alla pianificazione stradale e alla gestione del catasto delle strade.
Portualità e navigazione interna
Per i programmi già adottati dalla Giunta regionale in materia di porti di competenza regionale e navigazione interna, finanziati tramite accreditamento a funzionario delegato, la validità è mantenuta fino all’approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell’utilizzo delle risorse disponibili.
La legge consente anche accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine, porti e approdi turistici interessati all’uso di canali marittimi e vie di navigazione interna, per eseguire manutenzioni ordinarie e straordinarie o per partecipare al finanziamento degli interventi regionali.
Interpretazioni autentiche e modifiche a discipline previgenti
Vengono introdotte diverse modifiche puntuali a leggi regionali precedenti. In particolare, si estendono le autorizzazioni periodiche alla circolazione anche ai trasporti e veicoli eccezionali richiesti per un determinato periodo di tempo. Per il Polo intermodale dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari e per il Corridoio intermodale n. 5 sono aggiornate alcune formule sui contributi e sugli interventi ammessi.
È inoltre data interpretazione autentica dell’articolo 5 della l.r. 57/1991: nei programmi di investimento per il potenziamento dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro sono ammissibili a contributo anche le spese per lo studio e la realizzazione di impianti per deposito, inertizzazione e riutilizzo dei materiali di dragaggio, incluso il costo delle aree.
Servizi marittimi internazionali e contributo al Comune di Barcis
La Regione autorizza contributi per assicurare lo svolgimento degli autoservizi e dei servizi marittimi internazionali di trasporto passeggeri con Slovenia e Croazia, esercitati da imprese con sede nel Friuli-Venezia Giulia, in ragione della particolarità dei servizi prestati.
È inoltre previsto un contributo straordinario di lire 1 miliardo al Comune di Barcis per le opere di ammodernamento della strada comunale Piancavallo-Barcis. La domanda va presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con relazione illustrativa e preventivo di massima; il contributo può essere concesso ed erogato anticipatamente in un’unica soluzione, con rendicontazione secondo le regole regionali.
Gestione del demanio turistico balneare e personale
A seguito della cessazione dell’avvalimento delle Capitanerie di porto per la gestione del demanio turistico balneare, la Regione può acquisire, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, fino a due unità di personale civile degli Uffici marittimi già addette a tali funzioni. Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale con mantenimento dell’anzianità giuridica e con il trattamento economico previsto, comprensivo dell’eventuale maturato economico; è inoltre previsto che non si cumulino i benefici contrattuali dell’ente di provenienza con quelli regionali, salvo il miglior favore.
La Giunta regionale deve adeguare l’organico del ruolo unico regionale. La Regione è anche autorizzata ad assumere a tempo determinato fino a nove unità nella qualifica di consigliere, con specifici profili professionali giuridico-amministrativo-legale, geologo e urbanista, attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati.
Regime finanziario e copertura
La legge contiene un’articolata disciplina di spesa per ciascun intervento, con istituzione o modifica di capitoli e unità previsionali di base nel bilancio 2001-2003. La copertura avviene principalmente tramite fondo globale o storni interni, e per alcune misure mediante contrazione di mutuo. Le autorizzazioni di spesa sono riferite a importi in lire e a esercizi specifici, perciò risultano sostanzialmente esaurite sul piano applicativo.
Abrogazione
La legge abroga espressamente la legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, relativa alla promozione e allo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’autotrasporto merci in conto terzi.
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