Sentenza n. 2466/2026 - Milano, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 49/2025 PUBBLICATA IL 13.1.2025, CORRETTA CON ORDINANZA N. CRONOL. 1231/2025 DEL 1°.4.2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SEZ. LAVORO -, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, del beneficio di 500 euro annui previsto per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, condannando il Ministero all'accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha eseguito tardivamente il giudicato, accreditando alla ricorrente le somme dovute. La ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, chiedendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha eseguito il comando giudiziale e la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese è stata disposta secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio. L'importo è stato determinato considerando il limitato impegno professionale richiesto da una controversia seriale, relativa all'esecuzione di una sentenza in materia di Carta del docente e priva, nei singoli procedimenti, di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
Indicato, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, quale base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Richiamato per le modalità di erogazione del beneficio della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente consegue il bene della vita richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di giudizi seriali di ottemperanza aventi a oggetto una questione unica e priva di specifiche questioni di fatto o di diritto, il giudice può tenere conto del limitato impegno professionale richiesto.
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