Sentenza n. 305/2026 - Milano, Sezione 5
PER L'OTTEMPERANZA della sentenza TAR Lombardia Milano n° 2750/2025, pronunciata dalla Sezione Quinta in data 15 luglio 2025, passata in giudicato, con la quale è stato ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia il rilascio della documentazione richiesta con istanza del 20 dicembre 2024, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2750/2025, relativa all’ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso del 20 dicembre 2024
Esito
La controversia
La ricorrente, dipendente scolastica in assegnazione provvisoria, aveva chiesto l’accesso alla comunicazione e alla documentazione relative alla convalida originaria del punteggio attribuito nella procedura di mobilità, nonché attestazioni sulla formazione, sul caricamento e sull’eventuale irreperibilità dei documenti. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione aveva ottenuto la sentenza del TAR Lombardia n. 2750/2025, che ordinava il rilascio della documentazione entro trenta giorni. La ricorrente ha successivamente proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che l’amministrazione avesse dato esecuzione solo parziale alla sentenza. L’amministrazione ha depositato in giudizio una relazione, la documentazione già comunicata alla ricorrente, il prospetto dei conteggi del punteggio originario e definitivo, le note esplicative e, soltanto in giudizio, la nota tecnica attestante l’impossibilità di recuperare la comunicazione originaria del 22 aprile 2024 per l’assenza di backup e per il decorso del periodo massimo di conservazione dei dati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’amministrazione avesse infine dato completa esecuzione alla sentenza ottemperanda. La nota tecnica depositata in giudizio ha fornito l’attestazione puntuale dell’impossibilità di recuperare la comunicazione originaria, chiarendo le ragioni tecniche dell’irreperibilità e le politiche di conservazione dei dati. Il prospetto dei conteggi e le note esplicative hanno inoltre consentito l’accesso ai dati richiesti; non esiste una norma o un principio che imponga che l’ostensione avvenga senza commenti o spiegazioni dell’amministrazione. La circostanza che l’esecuzione sia stata tardiva e solo parzialmente completa prima del ricorso non ha impedito la cessazione della materia del contendere, poiché al momento della decisione la documentazione risultava integralmente resa disponibile. Le spese sono state compensate integralmente, considerato che l’amministrazione aveva già eseguito la sentenza, seppure non in modo del tutto completo, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
art. 25 l. 241/1990
La disposizione costituisce la base dell’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente.
art. 116 c.p.a.
È indicato come rito utilizzato per il precedente giudizio in materia di accesso, definito con la sentenza oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza in materia di accesso, la sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere, anche se l’amministrazione ha adempiuto tardivamente o soltanto nel corso del giudizio.
- Quando l’amministrazione non riesce a reperire i documenti richiesti, l’adempimento dell’obbligo di accesso richiede un’attestazione espressa e responsabilmente assunta che chiarisca se i documenti non esistano, siano stati smarriti o non siano stati reperiti, indicando le ricerche eseguite e le ragioni concrete dell’irreperibilità.
- L’ostensione dei dati richiesti è idonea a soddisfare il diritto di accesso anche quando la documentazione sia accompagnata da note esplicative, commenti o valutazioni dell’amministrazione, non essendo necessaria la riproduzione dei dati in una forma priva di spiegazioni, salvo che una specifica norma o esigenza giuridica imponga una diversa modalità.
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, al momento della decisione, l’amministrazione abbia dato completa esecuzione al giudicato, anche se l’adempimento si è perfezionato soltanto dopo l’avvio del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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