Sentenza n. 2420/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 574/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 574/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 574/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, accreditandovi complessivamente euro 2.000,00, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 giugno 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 1° luglio 2025, e tuttavia l’Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Benevento, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre applicato, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti di un’amministrazione debitrice è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991
Richiamato quale fondamento degli interessi legali dovuti sulle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994
Richiamato, unitamente all’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per la decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina i criteri per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato e dell’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento dell’amministrazione debitrice.
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine specifico e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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