Cassazione Civile, Sentenza n. 8095/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’avvocato era stato convenuto, insieme ad altri componenti del consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria di Salerno, poi EDISU, in un giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per danno patrimoniale, erariale e d’immagine connesso a vicende di percezione di tangenti nella gestione del servizio delle mense universitarie. I fatti contestati risalivano al periodo 1988-1992. Dopo che la decisione di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione era stata annullata con rinvio e che la successiva decisione era stata appellata, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 428/2017 del 26 ottobre 2017, resa in sede di rinvio, accolse parzialmente gli appelli, escluse il danno all’immagine e ridusse la condanna. In cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., il ricorrente ha articolato tre motivi. Con il primo ha denunciato il difetto di giurisdizione contabile, sostenendo che all’epoca dei fatti non era legato da un rapporto di servizio né all’Opera universitaria né all’ente succeduto e richiamando l’art. 1, comma 4, della L. n. 20/1994, oltre alle norme indicate in rubrica. Con il secondo ha ribadito l’assenza dei presupposti della giurisdizione contabile, anche in considerazione dell’autonoma personalità dell’ente, richiamando l’art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001. Con il terzo ha contestato che la questione di giurisdizione fosse coperta da giudicato, sostenendo che la precedente sentenza si era limitata a dichiarare la prescrizione e non aveva deciso il merito.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno esaminato prioritariamente la censura relativa alla preclusione della questione di giurisdizione e hanno rilevato che la sentenza impugnata non si fondava su un giudicato implicito derivante dalla sola declaratoria di prescrizione: la precedente sentenza aveva reso una statuizione espressa sulla giurisdizione contabile, non impugnata dai convenuti nei rispettivi appelli. La mancata impugnazione aveva quindi determinato la formazione del giudicato interno, preclusivo del successivo rilievo della questione. Il terzo motivo non coglieva la ratio decidendi; il principio invocato dal ricorrente, secondo cui il ricorso alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione non è in sé impedito dalla mancata deduzione della questione nelle fasi precedenti, non supera la preclusione derivante dalla mancata impugnazione di una precedente pronuncia espressa sulla giurisdizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità, data la natura di parte in senso soltanto formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunce emesse dalla Corte dei Conti, non trova ostacolo nella circostanza che tale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali
Il ricorso per cassazione alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione non è precluso dalla mera mancata deduzione della questione nelle fasi precedenti; resta tuttavia operante la preclusione da giudicato interno se una precedente pronuncia si è espressamente pronunciata sulla giurisdizione e non è stata impugnata.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione può essere proposta alle Sezioni Unite anche se non è stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, salvo che sia intervenuto un giudicato interno.
- Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma quando una precedente decisione contiene una statuizione espressa sulla giurisdizione e la parte interessata non la impugna; tale preclusione non viene meno per il fatto che la questione sia riproposta in un successivo ricorso per cassazione.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata: contestare l’esistenza di un giudicato implicito non è pertinente quando la decisione si fonda invece su una statuizione espressa sulla giurisdizione, rimasta non impugnata.
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