Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202201443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti dell'Arma dei Carabinieri e dell'Aeronautica Militare, collocati a riposo dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come introdotto dall'art. 21, comma 1, l. n. 232/1990, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla decisione per i due ex dipendenti dell'Arma dei Carabinieri e la sopravvenuta carenza d'interesse per l'ex dipendente dell'Aeronautica Militare, in quanto escluso dal beneficio invocato perché riservato ai militari appartenenti a corpi con compiti e forza di polizia. Successivamente l'INPS ha documentato di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei due ricorrenti già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, poiché l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio richiesto, con conseguente soddisfacimento della pretesa azionata. Ha dichiarato invece improcedibile il ricorso nei confronti dell'ex dipendente dell'Aeronautica Militare, essendo venuto meno l'interesse alla decisione per effetto della sua esclusione dal beneficio invocato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    La disposizione è indicata quale fonte dei benefici economici richiesti dai ricorrenti e della relativa inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 21, comma 1, l. n. 232/1990

    La norma è richiamata quale disposizione introduttiva del beneficio economico invocato per il ricalcolo del trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del ricorrente interessato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non più contraddetta da una pretesa attuale, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso limitatamente a tale parte.
  • In presenza di una pluralità di ricorrenti e di vicende processuali differenziate, il giudice può definire il giudizio con esiti distinti nei confronti dei singoli co-ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.