Sentenza n. 60/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
La controversia
I ricorrenti, già dipendenti dell'Arma dei Carabinieri e dell'Aeronautica Militare, collocati a riposo dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio, hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987, come introdotto dall'art. 21, comma 1, l. n. 232/1990, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla decisione per i due ex dipendenti dell'Arma dei Carabinieri e la sopravvenuta carenza d'interesse per l'ex dipendente dell'Aeronautica Militare, in quanto escluso dal beneficio invocato perché riservato ai militari appartenenti a corpi con compiti e forza di polizia. Successivamente l'INPS ha documentato di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei due ricorrenti già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, poiché l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio richiesto, con conseguente soddisfacimento della pretesa azionata. Ha dichiarato invece improcedibile il ricorso nei confronti dell'ex dipendente dell'Aeronautica Militare, essendo venuto meno l'interesse alla decisione per effetto della sua esclusione dal beneficio invocato. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
La disposizione è indicata quale fonte dei benefici economici richiesti dai ricorrenti e della relativa inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 21, comma 1, l. n. 232/1990
La norma è richiamata quale disposizione introduttiva del beneficio economico invocato per il ricalcolo del trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del ricorrente interessato.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non più contraddetta da una pretesa attuale, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso limitatamente a tale parte.
- In presenza di una pluralità di ricorrenti e di vicende processuali differenziate, il giudice può definire il giudizio con esiti distinti nei confronti dei singoli co-ricorrenti.
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