Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei provvedimenti amministrativi – TUTTI SENZA ALCUN RIFERIMENTO CRONOLOGICO E/O NUMERICO - adottati dalla Questura della Provincia di Bologna in data 22 gennaio 2026 e notificati in data 23 gennaio 2026, con i quali veniva ordinato il divieto “di accesso agli impianti sportivi e stadi ove si svolgono incontri di calcio del campionato di Serie A-B-C- campionato nazionale dilettanti – eccellenza – promozione – 1°-2°-3° categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla squadra della Nazionale dell'Italia, nonché partite di coppe Nazionali ed Europee e partite nazionali Primavera, Beretti e Allievi. In tali incontri sono ricompresi anche quelli che si svolgono nell'ambito di specifiche manifestazioni sportive, quali campionati del mondo, campionati europei ed olimpiadi per il periodo di anni due..”

Giustizia amministrativa202600419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti della Questura di Bologna che vietano per due anni l'accesso a impianti e stadi ove si svolgono incontri e manifestazioni calcistiche e sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, quattro provvedimenti di identico contenuto adottati dalla Questura di Bologna e notificati il 23 gennaio 2026, con i quali è stato loro vietato per due anni l'accesso a numerosi impianti sportivi e stadi in occasione di incontri calcistici e di ulteriori manifestazioni sportive. L'ordinanza rileva preliminarmente la necessità di approfondire l'ammissibilità del ricorso cumulativo, poiché, pur avendo i provvedimenti identico contenuto, essi possono incidere diversamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei rispettivi destinatari. In sede cautelare, i ricorrenti hanno prospettato una lesione derivante dagli effetti del DASPO, ma senza indicare concretamente, per ciascuno di essi, le conseguenze specifiche e gravi del divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi, considerata la determinatezza del divieto imposto e la motivazione dei provvedimenti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che le allegazioni dei ricorrenti sugli effetti del DASPO erano generiche e non dimostravano come il divieto incidesse concretamente sulla situazione particolare di ciascun destinatario, con una lesione grave e irreparabile. Il giudice ha inoltre segnalato la necessità di approfondire, nel prosieguo, l'ammissibilità del ricorso cumulativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti cautelari, verificati dal giudice con riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza di fumus boni iuris e periculum in mora; la carenza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
  • La mera allegazione degli effetti astratti e potenziali di un DASPO non dimostra il periculum in mora: il ricorrente deve indicare concretamente, in relazione alla propria situazione individuale, una lesione grave e irreparabile.
  • Anche quando più provvedimenti cautelativamente impugnati abbiano contenuto identico, l'ammissibilità del ricorso cumulativo può richiedere una verifica specifica se gli atti incidono potenzialmente in modo diverso sulle situazioni giuridiche dei rispettivi destinatari.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.