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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23472/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia origina da opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Prefettura per violazioni dell’art. 7 del codice della strada. In appello il Tribunale di Roma, in riforma del primo grado, aveva annullato le ordinanze ingiunzioni ma aveva compensato integralmente le spese. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione solo il capo sulle spese: con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere il giudice compensato le spese nonostante la soccombenza dell’Amministrazione; con il secondo motivo ha denunciato violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione fosse stata motivata con un contrasto giurisprudenziale in modo generico, inadeguato e contraddittorio; con il terzo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l’art. 91 c.p.c. sia violato solo se le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto applicabile la formulazione dell’art. 92 c.p.c. introdotta nel 2014 e integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che consente la compensazione solo in ipotesi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto la motivazione del Tribunale è stata giudicata incongrua, perché il supposto contrasto giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito atteneva a una questione diversa da quella posta a base della decisione di merito, che riguardava vizi formali dei verbali di accertamento per mancata indicazione di modello, marca e numero di matricola dello strumento di rilevazione. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 cod. strada

    costituisce la base delle violazioni amministrative oggetto degli ordinativi impugnati

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza è violato solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    dopo la riforma del 2014 e l'intervento della Corte costituzionale, la compensazione è ammessa solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione sulla compensazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sulla tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione

  • D.L. n. 132 del 2014

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese

  • L. n. 162 del 2014

    legge di conversione del D.L. n. 132 del 2014

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha integrato la disciplina della compensazione delle spese, ampliandone i casi entro limiti rigorosi

  • L. n. 21 del 1992

    richiamata nel confronto tra le diverse questioni giurisprudenziali evocate dal Tribunale

  • D.L. n. 244 del 2016

    norma richiamata in relazione alla questione interpretativa su cui il Tribunale ha fondato la compensazione

  • L. n. 19 del 2017

    legge di conversione del D.L. n. 244 del 2016

Massime di principio

  • La violazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. si configura solo quando le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; non basta che il giudice non condanni la parte soccombente in modo pieno.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nel testo successivo alla riforma del 2014 e alla pronuncia costituzionale del 2018, richiede una motivazione rigorosa e può essere giustificata solo da assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
  • È censurabile la compensazione delle spese quando il giudice richiami un contrasto giurisprudenziale riferito a una questione diversa da quella effettivamente decisa, perché la motivazione risulta incongrua e non aderente alla ratio della decisione.
  • La motivazione sulla compensazione deve essere specifica e coerente con il concreto thema decidendum; formule generiche o incongruenti non sono sufficienti a sorreggere la deroga al criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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