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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15100/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile di tre episodi di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), contestando: 1) la nullità assoluta per la partecipazione di un giudice onorario (G.O.T.) in udienze istruttorie; 2) vizi di motivazione sulla capacità a testimoniare, attendibilità e "usura della fonte" delle persone offese (minori o con fragilità); 3) insufficiente considerazione del consenso e del dolo; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità (art. 609-bis, comma 3); 5) diniego della riduzione per il rito abbreviato subordinato all'audizione di un teste; 6) errori nella dosimetria della pena (valutazione delle attenuanti generiche, continuazione, rifiuto di sostituzione pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua globalità. Ha dichiarato infondato il primo motivo: la partecipazione del giudice onorario agli atti istruttori non ha portato all'annullamento utile perché le prove sono state poi rinnovate validamente davanti a un collegio interamente togato e la rinnovazione produce atti probatori autonomi e utilizzabili. Ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi: ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità delle testimonianze delle persone offese (anche ritenute "prova piena" purché vagliate con rigore), ha riconfermato la qualificazione dei fatti come atti sessuali (inclusi palpeggiamenti anche sopra i vestiti) e l'assenza di consenso, ha respinto la censura sul mancato riconoscimento della minore gravità ritenendo corretta la valutazione globale della Corte territoriale (per la reiterazione nei confronti delle medesime vittime, l'unitarietà del disegno criminoso e la condizione di fragilità), ha ritenuto legittimo il diniego al rito abbreviato subordinato all'audizione del teste e ha ritenuto congrua la dosimetria della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (liquidazione in sede di appello). Ricorso rigettato in data 20/02/2026.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    art. 609-bis, comma 1-3 c.p.

    La Corte ribadisce che la nozione di atti sessuali comprende anche toccamenti e palpeggiamenti (anche sopra i vestiti) e che il reato si realizza anche senza soddisfazione erotica dell'agente; il comma 3 (attenuante della minore gravità) richiede valutazione globale del fatto e può essere escluso dalla reiterazione verso la stessa vittima

  • art. 609-ter cod. pen.

    richiamato nel dibattito sull'art. 407 c.p.p.

    Citato per distinguere l'elencazione di reati per i quali è vietata la partecipazione del giudice onorario; 609-ter ricade nell'art. 407(2)(a), mentre 609-bis non vi rientra

  • art. 61 n. 11-quinquies cod. pen.

    art. 61, n. 11 quinquies c.p.

    Aggravante applicata in fatto; la sua indicazione ha influito sulla qualificazione del reato (aggravante comune usata in luogo di aggravante speciale)

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Elenca reati per i quali i giudici onorari non possono far parte dei collegi penali: la Corte ha sottolineato che 609-ter è incluso mentre 609-bis no, escludendo così la nullità automatica sulla base di tale previsione nel caso concreto

  • D.lgs. 116/2017, art. 12

    Ha vietato la partecipazione dei giudici onorari in certe ipotesi penali; la Corte ne utilizza i limiti per giudicare la capacità del giudice e la nullità degli atti assunti da collegio "incapace"

  • art. 33, 178, 179 cod. proc. pen.

    artt. 33, 178, 179 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla capacità e incompatibilità del giudice e alla nullità assoluta degli atti compiuti da organo incapace

  • sentenza Corte Costituzionale n. 67/2025

    Corte Cost., sent. n. 67/20225

    Conferma che l'impiego illegittimo del giudice onorario nelle funzioni collegiali integra nullità assoluta; tuttavia la rinnovazione dell'istruttoria davanti a collegio legittimo produce atti nuovi validi

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Stabilisce che dichiarata la nullità il giudice ordina la rinnovazione se necessaria e possibile; la Corte ne utilizza il principio per affermare l'autonomia e validità dell'atto probatorio rinnovato

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la valutazione della gravità del fatto e per la determinazione della pena; utilizzato nella valutazione della minore gravità e nella dosimetria

  • art. 438, comma 5 cod. proc. pen.

    Regola il rito abbreviato subordinato ad integrazione probatoria; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando la richiesta (audizione teste) è incompatibile con la finalità deflattiva e non necessaria ai fini della decisione

  • artt. 541 cod. proc. pen. e d.P.R. 115/2002, art. 110; artt. 82-83 d.P.R. 115/2002

    art. 541 c.p.p.; d.P.R. 115/2002, artt. 110, 82, 83

    Riferimenti applicati per la condanna generica dell'imputato alla rifusione delle spese di patrocinio a carico dello Stato e per la competenza alla liquidazione in sede di Corte d'appello

Massime di principio

  • La partecipazione illegittima di un giudice onorario ad atti istruttori determina nullità assoluta degli atti compiuti da quell'organo, ma se le prove vengono rinnovate validamente davanti a un collegio legittimo gli atti rinnovati sono autonomi e utilizzabili
  • La deposizione della persona offesa per reati sessuali può essere prova piena anche in assenza di riscontri esterni, ma il giudice deve vagliare con particolare rigore attendibilità e credibilità, riservando ampia motivazione in ordine a fragilità, coerenza e riscontri
  • Ai fini della configurazione del reato di violenza sessuale, costituiscono atti sessuali anche palpeggiamenti e toccamenti (anche sopra i vestiti) e non è richiesta la soddisfazione erotica dell'agente
  • L'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma 3, richiede una valutazione globale del fatto: la reiterazione di condotte analoghe nei confronti della stessa vittima può aggravare la lesione del bene giuridico e giustificare l'esclusione dell'attenuante
  • La scelta di subordinare l'accesso al rito abbreviato all'audizione di un teste può legittimamente essere rigettata se tale integrazione è incompatibile con la finalità deflattiva del rito o non risulta necessaria ai fini della decisione
  • Il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e la dosimetria della pena spettano al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è carente, illogica o manifestamente contraddittoria

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