Sentenza n. 5201/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, n. 884 del 6 febbraio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, n. 884 del 6 febbraio 2024, relativa all’erogazione della carta docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, n. 884 del 6 febbraio 2024, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione a erogare la carta docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha inoltre nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine assegnato e la comunicazione della perdurante inerzia. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato determinato in euro 500,00 a carico del Ministero. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto per procedere all’ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine per l’adempimento previsto dalla normativa applicabile alle obbligazioni della pubblica amministrazione.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il dispositivo del giudicato entro un termine perentorio o comunque espressamente assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, con potere di provvedere in via sostitutiva al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Le spese della funzione commissariale, quando concretamente dovute, possono essere poste a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidate dal giudice nel provvedimento di ottemperanza.
Come è indicizzato
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