Cassazione Penale, Sentenza n. 4856/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 648-ter c.p. e condannato l'imputato. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che la Corte di merito non avrebbe indicato quali operazioni di riciclaggio fossero state compiute, che dalle intercettazioni non risultavano acquisti di beni o attività economiche tali da integrare il reato, e che la restituzione delle somme ricevute, gravata da interessi, sarebbe incompatibile con la fattispecie di impiego di proventi illeciti; inoltre si sosteneva che le somme sarebbero state usate per attività imprenditoriali personali e che, peraltro, il fratello dell'imputato era stato assolto in separato giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (motivi manifestamente infondati o in parte non consentiti). Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui l'imputato aveva ricevuto ingenti somme dal clan camorristico e le aveva investite in attività imprenditoriali nello Stato estero (Santo Domingo), con obbligo di restituzione gravato da interesse: tale condotta integra l'impiego di proventi illeciti ai sensi dell'art. 648-ter c.p., e la pattuizione di interessi non esclude la punibilità. La Corte ha inoltre affermato che non è necessario che l'impiego presenti connotazioni di dissimulazione per la configurabilità del 648-ter, e che lo spostamento all'estero e l'impiego tramite terzi possono anzi avere carattere dissimulatorio. Per questi motivi il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza d'appello che aveva inflitto la pena di anni 4 di reclusione e multa di euro 5.000,00.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
impiego di proventi di attività criminose
La Corte ha ritenuto che la ricezione consapevole di capitali da un clan camorristico e il loro investimento in attività imprenditoriali all'estero integrino il reato di impiego di proventi illeciti, indipendentemente dalla successiva pattuizione di restituzione con interessi e senza necessità di ulteriori connotazioni di dissimulazione
art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati o in parte non consentiti, conformemente alle regole di ammissibilità e ai limiti di censura in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
conseguenze dell'inammissibilità
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il giudice della cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo è stato riassunto ai sensi di tale norma; la Corte ha ritenuto che il riassunto non modifichi la valutazione di inammissibilità essendo i rilievi manifestamente infondati
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 24273 del 18/02/2021, Rv. 281626-01)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui ai fini dell'art. 648-ter non è necessaria una condotta connotata da dissimulazione; il reato tutela la genuinità del mercato contro l'impiego di risorse di provenienza illecita
Massime di principio
- La semplice ricezione consapevole di capitali provenienti da organizzazioni criminali e il loro impiego in attività economiche, anche all'estero, può integrare il reato di impiego di proventi illeciti ai sensi dell'art. 648-ter c.p., anche in assenza di manifesti atti di occultamento
- La pattuizione di una restituzione con interessi non esclude automaticamente la configurabilità del reato di impiego di proventi illeciti: il momento rilevante è la ricezione e l'impiego delle somme
- Non è necessario dimostrare operazioni tecniche di 'riciclaggio' (es. acquisto occulto di beni) quando l'impiego in attività economiche straniere possa avere effetto di allontanare la tracciabilità dei capitali
- Divergenze di esito fra procedimenti distinti (es. assoluzione di un correlato) possono essere giustificate da diverse piattaforme probatorie e non costituiscono di per sé prova di errore della valutazione giudiziale
- In cassazione i motivi manifestamente infondati o non consentiti sono dichiarati inammissibili; il ricorrente può essere sanzionato con spese e con una somma alla Cassa delle ammende
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