Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4856/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 648-ter c.p. e condannato l'imputato. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che la Corte di merito non avrebbe indicato quali operazioni di riciclaggio fossero state compiute, che dalle intercettazioni non risultavano acquisti di beni o attività economiche tali da integrare il reato, e che la restituzione delle somme ricevute, gravata da interessi, sarebbe incompatibile con la fattispecie di impiego di proventi illeciti; inoltre si sosteneva che le somme sarebbero state usate per attività imprenditoriali personali e che, peraltro, il fratello dell'imputato era stato assolto in separato giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (motivi manifestamente infondati o in parte non consentiti). Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui l'imputato aveva ricevuto ingenti somme dal clan camorristico e le aveva investite in attività imprenditoriali nello Stato estero (Santo Domingo), con obbligo di restituzione gravato da interesse: tale condotta integra l'impiego di proventi illeciti ai sensi dell'art. 648-ter c.p., e la pattuizione di interessi non esclude la punibilità. La Corte ha inoltre affermato che non è necessario che l'impiego presenti connotazioni di dissimulazione per la configurabilità del 648-ter, e che lo spostamento all'estero e l'impiego tramite terzi possono anzi avere carattere dissimulatorio. Per questi motivi il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza d'appello che aveva inflitto la pena di anni 4 di reclusione e multa di euro 5.000,00.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    impiego di proventi di attività criminose

    La Corte ha ritenuto che la ricezione consapevole di capitali da un clan camorristico e il loro investimento in attività imprenditoriali all'estero integrino il reato di impiego di proventi illeciti, indipendentemente dalla successiva pattuizione di restituzione con interessi e senza necessità di ulteriori connotazioni di dissimulazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati o in parte non consentiti, conformemente alle regole di ammissibilità e ai limiti di censura in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il giudice della cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Il motivo è stato riassunto ai sensi di tale norma; la Corte ha ritenuto che il riassunto non modifichi la valutazione di inammissibilità essendo i rilievi manifestamente infondati

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 24273 del 18/02/2021, Rv. 281626-01)

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui ai fini dell'art. 648-ter non è necessaria una condotta connotata da dissimulazione; il reato tutela la genuinità del mercato contro l'impiego di risorse di provenienza illecita

Massime di principio

  • La semplice ricezione consapevole di capitali provenienti da organizzazioni criminali e il loro impiego in attività economiche, anche all'estero, può integrare il reato di impiego di proventi illeciti ai sensi dell'art. 648-ter c.p., anche in assenza di manifesti atti di occultamento
  • La pattuizione di una restituzione con interessi non esclude automaticamente la configurabilità del reato di impiego di proventi illeciti: il momento rilevante è la ricezione e l'impiego delle somme
  • Non è necessario dimostrare operazioni tecniche di 'riciclaggio' (es. acquisto occulto di beni) quando l'impiego in attività economiche straniere possa avere effetto di allontanare la tracciabilità dei capitali
  • Divergenze di esito fra procedimenti distinti (es. assoluzione di un correlato) possono essere giustificate da diverse piattaforme probatorie e non costituiscono di per sé prova di errore della valutazione giudiziale
  • In cassazione i motivi manifestamente infondati o non consentiti sono dichiarati inammissibili; il ricorrente può essere sanzionato con spese e con una somma alla Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.