Ordinanza n. 1948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell'amministrazione prefettizia
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario provvedimento prefettizio)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha proposto appello cautelare per la riforma dell'ordinanza del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo dell'ordinanza d'appello non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti, né è individuato il contenuto preciso del provvedimento amministrativo contestato. Il Consiglio di Stato ha tuttavia dato rilievo, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, agli interessi coinvolti, all'articolato quadro indiziario rivalutato dall'Amministrazione e a quanto statuito da una precedente sentenza della stessa Sezione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito dinanzi al TAR, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha disposto una sospensione del provvedimento amministrativo né ha definito nel merito le censure dedotte. La misura cautelare è stata quindi conformata alla fissazione ravvicinata del giudizio di merito, ritenuta idonea a soddisfare le esigenze cautelari alla luce del quadro indiziario rivalutato dall'Amministrazione e della precedente pronuncia della Sezione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disposizione processuale richiamata quale base dell'appello cautelare al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di soddisfare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale misura è stata adottata nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando la complessità del quadro indiziario e il bilanciamento degli interessi non rendono necessario sospendere immediatamente l'efficacia dell'atto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata del merito non comporta una decisione sulla fondatezza sostanziale delle censure né l'annullamento o la sospensione dell'atto impugnato.
- Nella fase cautelare il giudice può valorizzare, con valutazione sommaria, la rivalutazione del quadro indiziario compiuta dall'Amministrazione e il contenuto di una precedente pronuncia della stessa Sezione, rinviando l'esame pieno delle questioni alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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