Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4284/2026 - Milano, Sezione 1

per dichiarare l'inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 517/2025 (r.g. 38/2025), munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 29 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 gennaio 2026; sentenza con la quale è stata disposta la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, in quanto antistatario, per complessivi euro 1.365,00, oltre spese generali e accessori di legge; b) ordinare, per l'effetto, all'intimato Ministero di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di giorni 15, nominando fin da ora un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del predetto termine; c) fissare, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta alla parte ricorrente dal Ministero intimato, nella qualità di procuratore distrattario, per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, oltre gli accessori come per legge, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nella misura che l'adito Tribunale riterrà di riconoscere, e per l'effetto, condannare l'intimato Ministero al pagamento della suddetta somma; d) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore.

Giustizia amministrativa202602101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 517/2025, passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 517/2025, notificata al Ministero il 29 maggio 2025 e passata in giudicato il 16 gennaio 2026, che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 1.365,00 per spese legali, oltre spese generali, contributo unificato di euro 49 e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Poiché il Ministero non aveva pagato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine di eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era stata notificata il 29 maggio 2025, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che avesse già provveduto nelle more, di dare piena esecuzione al giudicato per il pagamento delle spese di causa entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, da attivare su richiesta della parte e tenuto a provvedere entro i successivi 60 giorni; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il TAR ha respinto la richiesta di astreinte: oltre alla nomina del commissario, ha ritenuto sussistenti concrete ragioni ostative, considerando la complessità del procedimento di esecuzione delle sentenze relative alla Carta elettronica del docente, il coinvolgimento di più soggetti e l’eccezionale mole del contenzioso seriale, alla luce dei criteri indicati dall’Adunanza Plenaria. Ha condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe, per quanto qui rileva per la parte relativa al pagamento delle spese di causa, nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro un termine determinato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere per ottenere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa.

    La penalità di mora può essere negata quando ricorrono ragioni ostative concrete, anche in considerazione delle peculiarità dell’adempimento dovuto dall’amministrazione e della nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine specifico e predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando sussistano concrete ragioni ostative, valutate anche in relazione alla complessità dell’esecuzione, al coinvolgimento di più soggetti e alle difficoltà organizzative connesse a un contenzioso seriale.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.