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Sentenza

Sentenza n. 2762/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 355, depositata il 22 marzo 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva ordinato all’amministrazione scolastica di attribuirle il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, mediante buoni elettronici per complessivi 1.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 17 settembre 2025. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, la persistente inottemperanza al titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: il titolo giudiziale è passato in giudicato, la notifica all’amministrazione è stata regolarmente effettuata e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 è decorso. L’amministrazione, costituitasi, non ha allegato di avere pagato né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Il Ministero deve quindi dare integrale esecuzione alla sentenza, rilasciando la Carta del docente e accreditando gli importi dovuti, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta nominato, che avrà un ulteriore termine di 60 giorni e dovrà riferire al TAR sugli adempimenti. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in 550 euro, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata il 17/9/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice consente di procedere in ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Sugli importi dovuti per la Carta del docente spettano interessi o rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., a fondamento della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    Il riferimento all’art. 93 c.p.c. sorregge la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    che il compenso per il Commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

    L’eventuale compenso del commissario ad acta è riservato a una successiva determinazione e liquidazione con separato decreto.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, il ricorso è fondato quando la pronuncia sia stata regolarmente notificata all’amministrazione debitrice, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione e l’amministrazione non dimostri l’avvenuto pagamento né deduca fatti modificativi o estintivi del credito.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce il diritto a un beneficio economico mediante accredito, l’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di attribuire il beneficio e di corrispondere gli accessori dovuti fino alla concreta attribuzione, fissando un termine per l’adempimento e nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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