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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-399/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 ottobre 2025. — AirHelp Germany GmbH contro Austrian Airlines AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Presupposti – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze eccezionali” – Nozione di “misure del caso” per rispondere a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza – Aeromobile colpito da un fulmine durante il volo precedente e quindi sottoposto a un’ispezione obbligatoria. — Causa C-399/24

Giurisprudenza europea62024CJ0399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un fulmine che colpisce l’aeromobile destinato a operare il volo, imponendo controlli di sicurezza obbligatori e ritardandone il rientro in servizio, rientra nella nozione di circostanze eccezionali del regolamento n. 261/2004. In tal caso, il vettore non è automaticamente tenuto alla compensazione pecuniaria per il ritardo prolungato, ma deve anche provare di aver adottato tutte le misure del caso per evitarlo. La valutazione concreta di tale secondo requisito resta rimessa al giudice nazionale.

Ritardo prolungato di un volo causato dal fulmine che ha colpito l’aeromobile nel volo precedente: qualificazione come circostanza eccezionale ai fini dell’esenzione dalla compensazione pecuniaria.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che costituisce una "circostanza eccezionale" il fatto che l’aeromobile destinato a operare il volo sia stato colpito da un fulmine durante il volo immediatamente precedente, con conseguente obbligo di ispezioni di sicurezza e ritardo nella rimessa in servizio; e, correlativamente, se il vettore abbia l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure del caso per evitare il ritardo.

Principio di diritto

L’impatto di un fulmine su un aeromobile, quando comporti ispezioni obbligatorie di sicurezza e la conseguente tardiva rimessa in servizio dell’aereo, integra una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Il vettore aereo può quindi essere esonerato dalla compensazione pecuniaria solo se dimostra, inoltre, di avere adottato tutte le misure del caso per evitare il ritardo prolungato, onere che spetta al giudice nazionale verificare in concreto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 1 regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 14 regolamento (CE) n. 261/2004
  • Considerando 15 regolamento (CE) n. 261/2004
  • Decisione 2001/539/CE

Ritardo prolungato per fulmine sull’aeromobile e compensazione pecuniaria

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg in materia di diritti dei passeggeri aerei. La Corte interpreta l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 nel contesto di un ritardo prolungato causato dal fatto che l’aeromobile destinato al volo era stato colpito da un fulmine nel volo precedente, con conseguenti ispezioni obbligatorie di sicurezza e tardiva rimessa in servizio.

Fatti e procedimento principale

Un passeggero aveva una prenotazione unica Iași-Vienna-Londra Heathrow. Il primo volo arrivò a Vienna con oltre sette ore di ritardo, facendo perdere la coincidenza e causando l’arrivo a destinazione soltanto la mattina successiva. Il passeggero cedette il credito alla AirHelp Germany GmbH, che chiese ad Austrian Airlines AG la compensazione pecuniaria di 400 EUR prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004.

Austrian Airlines sostenne che il ritardo derivava da un evento eccezionale: l’aeromobile originariamente previsto era stato colpito da un fulmine durante il volo precedente, imponendo verifiche tecniche e di sicurezza che lo avevano reso indisponibile; per evitare la cancellazione del volo, la compagnia aveva noleggiato un aeromobile sostitutivo, partito con ore di ritardo.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se il fulmine che colpisce l’aeromobile con il quale il volo avrebbe dovuto essere effettuato, e che impone ispezioni obbligatorie di sicurezza, costituisca una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1, che valorizza l’elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • il considerando 14, che collega l’esonero dalla compensazione alle circostanze eccezionali non evitabili neppure adottando tutte le misure del caso;
  • il considerando 15, relativo alle decisioni di gestione del traffico aereo;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, che esclude la compensazione se il vettore prova l’esistenza di circostanze eccezionali inevitabili;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che fissa la compensazione di 400 EUR per determinate tratte.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l’articolo 5, paragrafo 3, si applica anche ai ritardi prolungati all’arrivo e che la nozione di circostanze eccezionali va interpretata restrittivamente, trattandosi di una deroga al diritto alla compensazione.

Secondo la giurisprudenza costante richiamata, una circostanza eccezionale deve:

  • non essere inerente al normale esercizio dell’attività del vettore;
  • sfuggire al suo effettivo controllo.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che il fulmine non può essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore solo perché le condizioni atmosferiche rientrano nella normale operatività o perché gli aeromobili sono progettati per resistere a tale evento. Il legislatore, nel considerando 14, include infatti tra le circostanze eccezionali le condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, e il rischio di folgorazione vi si colloca logicamente.

La Corte aggiunge che l’impatto di un fulmine è paragonabile, per natura, a una collisione con un volatile, già qualificata come circostanza eccezionale. Le ispezioni obbligatorie di sicurezza conseguenti al fulmine non sono intrinsecamente legate al sistema di funzionamento dell’aeromobile, poiché derivano esclusivamente dall’evento naturale esterno. Ne deriva che sono soddisfatte entrambe le condizioni cumulative richieste dalla nozione di circostanze eccezionali.

Misure del caso e verifica del giudice nazionale

La Corte precisa tuttavia che l’esistenza della circostanza eccezionale non basta da sola ad esonerare il vettore. Quest’ultimo deve anche dimostrare di avere adottato tutte le misure del caso, nel limite di ciò che è tecnicamente, amministrativamente e finanziariamente ragionevole, senza imporre sacrifici insopportabili alla sua impresa.

Nel caso concreto, il giudice nazionale dovrà verificare se Austrian Airlines abbia effettivamente adottato misure idonee, compreso l’uso dei mezzi disponibili per offrire al passeggero un nuovo imbarco su un volo alternativo ragionevole e il più rapido possibile.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di "circostanze eccezionali" comprende l’impatto di un fulmine su un aeromobile con il quale avrebbe dovuto essere effettuato un volo, quando ciò comporti ispezioni obbligatorie di sicurezza e la tardiva rimessa in servizio dell’aeromobile.

Principio affermato

Il fulmine che colpisce l’aeromobile, con conseguenti controlli obbligatori di sicurezza e ritardo operativo, è evento esterno e non inerente al normale esercizio dell’attività del vettore; pertanto, esso può escludere la compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004, purché il vettore provi anche di avere adottato tutte le misure del caso per evitare il ritardo prolungato.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicompensazione dei passeggeriritardo prolungato del volocircostanze eccezionalisicurezza aeronautica

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