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Ordinanza

Ordinanza n. 430/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02905/2023, resa tra le parti, Mancata applicazione del trattamento economico dovuto a seguito di mobilità dalle Ferrovie dello Stato

Giustizia amministrativa202400512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda di riconoscimento, dal 1° marzo 2008, del trattamento economico più favorevole goduto presso l'ente di provenienza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti contestano la mancata applicazione, successivamente al transito per mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del trattamento economico più favorevole già goduto presso l'Ente Ferrovie dello Stato, comprensivo del premio di fine esercizio, chiedendone il riconoscimento dal 1° marzo 2008 in continuità con quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 1183/2008, passata in giudicato. Il TAR aveva ritenuto che il premio fosse già stato computato nei decreti di inquadramento del 2000 mediante incremento della R.I.A. e che tale incremento non fosse qualificato come riassorbibile. Gli appellanti evidenziano, tuttavia, che la relazione depositata dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado affermava che gli emolumenti erano stati riconosciuti come assegno personale riassorbibile. L'appello pone quindi in rilievo una contraddizione tra il contenuto dei decreti di inquadramento del 2000 e la concreta modalità di attuazione del trattamento economico, con necessità di verificare la dinamica retributiva individuale, gli eventuali riassorbimenti e la correttezza del calcolo dell'I.I.S.

La decisione

Il CGARS non definisce il merito dell'appello e riserva ogni altra decisione. Rileva che la contraddizione tra i decreti di inquadramento del 2000 e le dichiarazioni dell'Amministrazione sulla qualificazione degli emolumenti come assegno personale riassorbibile riguarda un fatto decisivo e richiede un accertamento tecnico-contabile non espletabile direttamente dal Collegio. Dispone pertanto una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19 e 67 c.p.a., nominando il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, con facoltà di delega. Ordina al Ministero dell'Interno di depositare cedolini paga dal gennaio 2008, decreti di inquadramento, atti incidenti sul trattamento economico e prospetti degli eventuali riassorbimenti. Il CTU dovrà ricostruire il trattamento economico al momento del transito, verificare la conservazione o il riassorbimento del maggior trattamento riconosciuto nel 2000, quantificare le eventuali differenze retributive con capitale, interessi e rivalutazione e verificare il calcolo dell'I.I.S. L'onere di anticipare l'acconto di 3.000 euro è posto a carico degli appellanti, nel cui prevalente interesse è disposta la consulenza; il mancato pagamento comporterà la revoca dell'incarico e la rinuncia implicita al mezzo di prova, con decisione allo stato degli atti. La causa è rinviata a un'udienza successiva al deposito della relazione peritale.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre mezzi di prova, inclusa la consulenza tecnica, quando necessari per l'accertamento dei fatti rilevanti.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base per ordinare all'Amministrazione il deposito della documentazione necessaria all'istruttoria, tra cui cedolini paga, decreti di inquadramento e prospetti dei riassorbimenti.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente la nomina di un consulente tecnico d'ufficio quando l'accertamento tecnico-contabile è indispensabile per decidere la controversia.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia sul trattamento economico di dipendenti transitati per mobilità dipende dalla ricostruzione della concreta dinamica retributiva e degli eventuali meccanismi di riassorbimento, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio se l'accertamento non è espletabile direttamente dal Collegio.
  • In presenza di una contraddizione tra il contenuto formale dei decreti di inquadramento e le dichiarazioni dell'Amministrazione circa la concreta qualificazione e applicazione degli emolumenti, la verifica documentale e contabile della retribuzione effettivamente corrisposta costituisce un accertamento decisivo ai fini della controversia.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere finalizzata non solo alla ricostruzione delle voci retributive e degli eventuali arretrati, ma anche alla quantificazione distinta di sorte capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria e alla verifica della correttezza di specifiche componenti del trattamento economico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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