Cassazione Civile, Ordinanza n. 34459/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di conferimento di ramo d'azienda effettuata da una società poi fallita in esecuzione di un aumento di capitale deliberato da un'altra società. Il fallimento della società conferente aveva introdotto, prima del fallimento della controparte, azione revocatoria ordinaria e azione di simulazione per ottenere l'inefficacia dell'operazione o, in subordine, la nullità per simulazione della delibera di aumento di capitale e del conferimento, con restituzione del ramo d'azienda o, in alternativa, ammissione al passivo per il controvalore e i danni. Il giudice delegato rigettava le domande; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, accoglieva l'opposizione, ma con motivazione essenziale e generica. Il fallimento opponente principale ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) nullità del decreto per inesistenza/apparenza della motivazione; 2) nullità per genericità e indeterminatezza della pronuncia, non essendo chiaro se fosse stato accolto il petitum restitutorio o quello subordinato di ammissione al passivo, né se sulla revocatoria o sulla simulazione; 3) omesso esame del fatto decisivo del sequestro penale del ramo d'azienda e della successiva amministrazione giudiziaria, che avrebbe reso improcedibili o estinte le domande; 4) violazione delle norme sulla revocatoria e sulla competenza fallimentare, perché il tribunale avrebbe indebitamente attratto tutta la controversia in sede di verifica del passivo invece di lasciare che il giudizio già pendente sulla revocatoria proseguisse fino alla decisione sull'inefficacia, con successiva eventuale insinuazione; 5) violazione delle norme societarie e della competenza del tribunale delle imprese, per l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di aumento di capitale; 6) violazione delle norme sulla simulazione, sostenendo che il curatore non fosse legittimato a proporla. Il fallimento resistente proponeva ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla domanda di ammissione al passivo per il controvalore e i frutti/indennità/danni, nonché carenza di motivazione sul relativo rigetto implicito e erronea compensazione delle spese. La Corte accoglie i primi, secondi e quarti motivi del ricorso principale, rigetta il sesto, dichiara assorbiti il terzo, il quinto e il ricorso incidentale, cassa il decreto e rinvia al tribunale in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto nulla la decisione impugnata per motivazione solo apparente e per omessa pronuncia/indeterminatezza del dispositivo, perché il tribunale aveva richiamato in modo apodittico rilievi di un provvedimento penale non acquisito e non aveva chiarito quale delle domande alternative fosse stata accolta. Ha inoltre affermato che, in presenza di una revocatoria iniziata prima del fallimento del convenuto, il giudice della procedura non può attrarre integralmente la controversia in sede di verifica del passivo, dovendo distinguere tra la decisione sull'inefficacia dell'atto e le conseguenze restitutorie, che seguono le regole dell'accertamento del passivo. È stato invece respinto il motivo che contestava la legittimazione del curatore ad agire per simulazione, ritenuta riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità. Tutti i motivi del ricorso incidentale sono rimasti assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 93 e 103 l.fall.
richiamati come base delle domande di insinuazione/opposizione allo stato passivo e della procedura di accertamento del credito o della rivendica
art. 321 cod. proc. pen.
richiamato per il sequestro preventivo del ramo d'azienda, poi trasformato in custodia giudiziaria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro dei vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia o indeterminatezza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la censura di omesso esame di fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge
artt. 66 e 67 l.fall.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'erroneità dell'attrazione della controversia in sede fallimentare
artt. 24 e 52 l.fall.
interpretati nel senso che, se il convenuto in revocatoria fallisce nelle more, il giudice del fallimento del debitore che ha posto in essere l'atto resta competente a decidere sull'inefficacia, mentre le statuizioni restitutorie seguono l'accertamento del passivo del fallimento del beneficiario
art. 39 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel contesto della competenza e della pendenza del giudizio già iniziato
artt. 2377 c.c., 2378 c.c., 2379 c.c., 2379-ter c.c.
richiamati per contestare la proponibilità dell'impugnazione della delibera di aumento di capitale in sede fallimentare e la competenza del tribunale delle imprese
d.lgs. n. 168/2013
richiamato in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
art. 2, comma 1, d.l. 2 gennaio 2012
richiamato insieme al d.lgs. 168/2013 sulla competenza del tribunale delle imprese
artt. 1414, 1415 e 1416 c.c.
richiamati per sostenere il difetto di legittimazione del curatore ad agire in simulazione
artt. 24 e 31 l.fall.
richiamati dal ricorrente sul tema dei poteri del curatore e della legittimazione processuale
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per lamentare omessa pronuncia
artt. 276 e 277 c.p.c.
richiamati dal ricorrente incidentale nel quadro della decisione e della sua completezza
artt. 820, 821, 1615, 2555, 2561, 2562, 2043 e 2697 c.c.
richiamati nel ricorso incidentale per contestare il mancato riconoscimento dei frutti, utili, rendite e danni e per il riparto dell'onere della prova
art. 91 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale contro la compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in tema di contributo unificato aggiuntivo, escluso per effetto dell'esito parziale e dell'assorbimento
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando l'apparato argomentativo, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, soprattutto se fondato su richiami a provvedimenti non acquisiti al contraddittorio.
- Integra omessa pronuncia la totale mancanza di un provvedimento sul petitum o su una domanda autonoma e decisiva; non basta un dispositivo generico se non permette di capire quale domanda sia stata accolta o respinta.
- Quando una revocatoria è stata proposta prima del fallimento del convenuto, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento non consente di attrarre indistintamente l'intera controversia nella verifica del passivo: la decisione sull'inefficacia dell'atto resta distinta dalle conseguenze restitutorie o patrimoniali, che seguono le regole dell'accertamento del passivo del fallimento beneficiario.
- Il curatore è legittimato ad agire per far valere la simulazione assoluta di atti o contratti del fallito, trattandosi di controversia devoluta alla competenza del tribunale fallimentare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →