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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20304/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata dalla Corte di cassazione confermava la condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili: (1) insussistenza del dolo di evasione, sostenendo che la condotta non fosse sorretta dalla volontà richiesta dall'art. 385 c.p.; (2) omessa considerazione dell'attenuante della spontanea costituzione; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rilevava che il primo motivo non era stato dedotto in appello e che, comunque, era manifestamente infondato, poiché gli elementi fattuali indicavano la consapevole evasione: l'imputato era stato sorpreso a transitare in città in momenti diversi da quelli autorizzati per recarsi al SERD, insieme a due persone segnalate dalla polizia, e aveva ammesso in interrogatorio di essersi allontanato per procurarsi droga. Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li riteneva mere riproposizioni di censure già vagliate e disattese dalla Corte d'appello, che aveva escluso i presupposti dell'attenuante invocata e negato le attenuanti generiche valorizzando i numerosissimi precedenti penali e la conseguente capacità a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Il reato di evasione richiede dolo generico; la volontà di sottrarsi alla misura può desumersi dalle modalità della condotta e dalle ammissioni dell'imputato.

  • art. 385, ult. comma, c.p.

    L'attenuante della spontanea costituzione è riconoscibile solo se ne ricorrono effettivamente gli elementi costitutivi, che nel caso concreto la Corte d'appello aveva escluso.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche in ragione della negativa personalità desumibile da numerosissimi precedenti penali e dalla capacità a delinquere.

Massime di principio

  • Nel delitto di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e può essere desunto da elementi fattuali oggettivi, quali l'allontanamento non autorizzato, i tempi e i luoghi della presenza dell'imputato e le sue stesse dichiarazioni.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di un vizio non prospettato in appello è inammissibile, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito è inammissibile quando non confronta criticamente la motivazione impugnata.
  • La concessione delle attenuanti generiche può essere esclusa sulla base di una negativa valutazione della personalità dell'imputato, quando il giudice valorizzi plurimi precedenti penali e la capacità a delinquere da essi desumibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati stradaliReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

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