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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 25256 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE Sentenza resa in appello - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva richiesto il sequestro conservativo di beni mobili registrati, partecipazioni societarie e conti correnti, nonché l'iscrizione di ipoteca su beni immobili delle società riconducibili ai contribuenti. La richiesta si fondava su un processo verbale della Guardia di finanza relativo a una presunta frode carosello, nell'ambito della quale una società formalmente amministrata da T.M. sarebbe stata priva di effettiva autonomia economica e operativa e avrebbe operato in collegamento con società amministrate da T.V., omettendo il pagamento delle imposte. I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo, da un lato, una motivazione apparente e, dall'altro, la violazione della disciplina IVA per carenza di prova della loro mala fede e del vantaggio finanziario conseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile, in linea di principio, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello emessa in materia di misure cautelari tributarie, poiché l'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 qualifica come sentenza il provvedimento cautelare, pur precisando che esso non produce un giudicato stabile e perde efficacia con la sentenza, anche non definitiva, favorevole al contribuente. Nel merito processuale, tuttavia, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: la motivazione della CTR non era apparente, essendo adeguatamente esposti gli elementi posti a fondamento del fumus boni iuris e del periculum in mora; inoltre, la doglianza sulla frode IVA richiedeva una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato e i contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese, liquidate in 20.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, con applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Il provvedimento della commissione tributaria provinciale sull'istanza cautelare dell'Amministrazione è qualificato come "sentenza"; le misure perdono efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda.

    Il provvedimento cautelare tributario, pur non essendo idoneo a formare un giudicato definitivo, è soggetto all'appello e, contro la decisione d'appello, al ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile in cassazione il vizio motivazionale limitato alla mancanza assoluta di motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e incomprensibile.

    Dopo la riforma del 2012, non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente; occorre un'anomalia motivazionale radicale e riconoscibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La disposizione è stata richiamata dai contribuenti in relazione alla detrazione IVA e alla pretesa carenza di prova degli elementi soggettivi della frode, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • Art. 17 della sesta direttiva IVA e art. 168 della direttiva 2006/112/CE

    Le norme sono state invocate in tema di diritto alla detrazione IVA e di consapevolezza della frode; la Cassazione non ha riesaminato nel merito gli elementi probatori valutati dai giudici tributari di merito.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le decisioni sulle misure cautelari tributarie adottate ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, se rese nella forma della sentenza, possono essere impugnate con appello e successivo ricorso per cassazione.
  • La misura cautelare richiede la presenza sia del fumus boni iuris, cioè di elementi concreti che rendano plausibile la pretesa tributaria, sia del periculum in mora, cioè del rischio che il ritardo renda difficile il soddisfacimento del credito erariale.
  • In presenza di una motivazione effettiva e comprensibile, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sugli elementi della frode, sui collegamenti societari o sul rischio patrimoniale.
  • Il semplice dissenso dalla ricostruzione dei fatti o la richiesta di rivalutare le prove non costituiscono, di regola, un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • Per contestare validamente la motivazione in cassazione occorre dimostrare un'anomalia radicale, come l'assenza assoluta della motivazione, una motivazione meramente apparente o logicamente incomprensibile; non basta lamentare che essa sia insufficiente.
  • Le misure cautelari non definiscono definitivamente il rapporto tributario: possono perdere efficacia se il contribuente ottiene una sentenza favorevole, anche non definitiva, nel giudizio sulla pretesa fiscale.

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