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Sentenza

Sentenza n. 2344/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento - degli elenchi degli ammessi ed esclusi al beneficio economico degli assegni di cura FNA 2023, pubblicati sul sito internet del Comune di Ercolano in data 7.04.2024, dai quali risulta che il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, identificato con il codice “E.M. 14”, e il minore -OMISSIS- -OMISSIS-, identificato con il codice “E.F.14”, sono stati rispettivamente collocati al 59° e 60° posto, con conseguente esclusione dal beneficio per insufficienza di risorse finanziarie disponibili; - della Determinazione RGC n. -OMISSIS- - Det Set -OMISSIS-, con relativi allegati, avente ad oggetto: “Programma Assegni di cura e Voucher FNA 2023 -approvazione elenchi eleggibili e beneficiari ed eleggibili e non beneficiari -liquidazione I bimestre 2025 a valere su FNA 2023 e residui”, dalla quale risulta la collocazione dei suddetti minori tra i non beneficiari, rispettivamente al 59° e 60° posto; - per quanto occorra, dell’elenco pubblicato il 13.03.2025, allegato alla Determinazione RGC n. -OMISSIS-, dal quale si evince la collocazione di -OMISSIS- -OMISSIS- (E.M. 14) al 57° e di -OMISSIS- -OMISSIS- (E.F.14), al 58°posto, tra i non beneficiari per insufficienza di risorse; - per quanto occorra della Determinazione RGC n. -OMISSIS- Det Set -OMISSIS- (all1) avente ad oggetto: “ FNA 2023 Programma Regionale di assegni di Cura – presa d’atto progetto d’Ambito”, con relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché di estremi non conosciuti, ivi inclusi quelli di natura regolamentare e programmatoria comunque lesivi dei diritti e interessi dei minori ricorrenti, compresi quelli afferenti all’intera istruttoria procedimentale; nonché ancora, per quanto di ragione, dell’Avviso Pubblico dell’Ambito Territoriale 29 avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura e Vaucher per disabili gravissimi e gravi a valere su FNA 2023”; - del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi, con il quale, a decorrere da febbraio 2025, è stata interrotta l’erogazione dell’assegno di cura in favore dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto considerati “eleggibili” ma non finanziabili, come risultante dalla graduatoria FNA 2023, per carenza di risorse; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei minori, ivi incluse per quanto di ragione: la nota prot. Prt.G. -OMISSIS- trasmessa a mezzo PEC al difensore dei ricorrenti in pari data, unitamente a tutti gli allegati, sempre nella parte in cui recano pregiudizio ai diritti e agli interessi dei minori; - la Svamdi C, Prt.G.-OMISSIS- relativa a -OMISSIS- -OMISSIS-, la Svamdi C, Prt.G.-OMISSIS- relativa a -OMISSIS- -OMISSIS-, entrambe trasmesse a mezzo PEC dal Comune di Ercolano in data 15.04.2025; nonché di ogni eventuale ulteriore atto di valutazione delle condizioni dei minori, mai comunicato e/o notificato. E per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ad essere reinseriti - anche in via cautelare- nell’elenco dei beneficiari effettivi dell’assegno di cura FNA 2023, in quanto soggetti in condizioni di disabilità gravissima, affetti da autismo di livello 3 ai sensi del DSM 5, non autosufficienti, conviventi, ammessi alle cure domiciliari e assistiti da un unico caregiver (la madre), con una condizione socio-assistenziale di estrema complessità e già percettori dell’assegno di cura dal 2022; e per la condanna -anche in via cautelare- delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a reinserire i minori nell’elenco dei beneficiari effettivi dell’assegno di cura FNA 2023 e a corrispondere loro il relativo contributo economico, in quanto soggetti con disabilità gravissima, non autosufficienti, conviventi e assistiti dal medesimo caregiver; nonché in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per equivalente, da determinarsi in via equitativa;

Giustizia amministrativa202502414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie e atti di assegnazione degli assegni di cura FNA 2023, con collocazione dei due minori tra gli eleggibili non beneficiari per insufficienza di risorse, nonché schede SVAMDI C e interruzione dell’erogazione del contributo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di minori disabili)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la collocazione dei due minori, affetti da autismo di livello 3 e qualificati come persone con disabilità gravissima, tra i soggetti eleggibili ma non finanziabili. Sono stati dedotti la violazione del Piano nazionale e regionale per la non autosufficienza, della d.G.R.C. n. 70/2024 e della legge n. 104/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, è stato lamentato che il Comune avesse graduato le domande esclusivamente sulla base dell’ISEE, senza valutare contestualmente le condizioni sociali e assistenziali, il carico di cura, la situazione del caregiver e la presenza di due minori disabili nello stesso nucleo familiare. I ricorrenti hanno inoltre contestato le schede SVAMDI C, rilevando l’omessa attribuzione del punteggio relativo allo stress del caregiver e la mancata considerazione del punteggio sociale PSOC. È stata proposta, in via subordinata, domanda risarcitoria in forma specifica o per equivalente. Il Comune ha resistito sostenendo, secondo quanto emerge dalla motivazione, la correttezza della graduatoria e l’impossibilità di utilizzare il parametro PSOC per tutti i richiedenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha chiarito che l’assegno di cura non spetta automaticamente neppure alle persone con disabilità gravissima e che le graduatorie relative alle diverse annualità sono autonome: il precedente godimento del beneficio non genera un affidamento al suo mantenimento e l’Amministrazione non è vincolata alla spesa storica. Tuttavia, la d.G.R.C. n. 70/2024 e l’avviso pubblico imponevano, nell’ambito della platea delle persone con disabilità gravissima, una valutazione contestuale delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, mediante la scheda sociale SVAMA/SVAMDI e l’ISEE. Il Comune aveva invece utilizzato esclusivamente l’ISEE, ammettendo in giudizio di non avere valutato le condizioni sociali disagiate e di non avere utilizzato il parametro PSOC. Tale omissione ha determinato la violazione dei criteri di selezione e un deficit istruttorio, poiché la graduatoria non considerava la situazione concreta del nucleo familiare, il carico assistenziale e l’impegno del caregiver. Il giudice ha inoltre rilevato che le schede SVAMDI C attribuivano un punteggio sociale pari a 1 e non riportavano alcun punteggio nella sezione relativa allo stress del caregiver, rendendo la valutazione incompleta e irragionevolmente deficitaria. Non sono stati invece ravvisati errori nella sezione relativa al livello di bisogno assistenziale sociale. Sono stati annullati la graduatoria, gli atti connessi e consequenziali e le schede SVAMDI C, con salvezza della riedizione del potere amministrativo. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile allo stato, in ragione dell’annullamento e della necessità di una nuova valutazione amministrativa. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura regionale è qualificato come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non come prestazione automaticamente spettante in presenza di disabilità gravissima.

  • d.G.R.C. n. 70/2024

    È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

    La graduazione delle domande deve considerare congiuntamente le condizioni sociali svantaggiate e quelle economiche, mediante la scheda sociale e l’ISEE; non è legittimo fondare la graduatoria esclusivamente sull’indicatore economico.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di gravità costituisce elemento rilevante per l’inquadramento nella platea delle persone con disabilità gravissima, ma non determina l’automatica attribuzione dell’assegno di cura.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata applicata ai fini della verifica della notificazione del ricorso al controinteressato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione al deposito delle memorie di parte.

Massime di principio

  • L’assegno di cura finanziato mediante il Fondo per le non autosufficienze è un contributo integrativo soggetto alle risorse disponibili; la condizione di disabilità gravissima attribuisce una priorità nell’accesso, ma non comporta il diritto automatico all’erogazione del beneficio.
  • Le graduatorie relative a diverse annualità di un beneficio assistenziale sono autonome e il precedente godimento del contributo non crea un legittimo affidamento alla sua conservazione né vincola l’amministrazione al criterio della spesa storica.
  • Quando la disciplina regionale prevede, nell’ambito della platea dei soggetti aventi la medesima priorità assistenziale, la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate mediante scheda sociale e ISEE, l’amministrazione deve utilizzare entrambi i parametri e non può selezionare i beneficiari sulla base del solo indicatore economico.
  • La graduatoria per l’assegnazione di un contributo destinato a sostenere la permanenza domiciliare di persone con disabilità gravissima è viziata da difetto di istruttoria se non considera la situazione concreta del nucleo familiare, il carico assistenziale e l’impegno del caregiver, oltre al dato reddituale.
  • La valutazione contenuta nella scheda sociale costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile in presenza di errori di fatto, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; l’omessa compilazione di una sezione rilevante, quale quella relativa allo stress del caregiver, rende incompleta la valutazione e impone la riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieBandi di finanziamento e graduatorieResponsabile del procedimento e competenza
RamiSanitàContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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