Cassazione Penale, Ordinanza n. 41302/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, la mancata considerazione di un dedotto "incolpevole errore" degli agenti di polizia giudiziaria nell'individuazione del luogo di domicilio in cui l'imputato era ristretto in regime di arresti domiciliari. La Corte di cassazione rileva però che si trattava di doglianze già esaminate e motivatamente respinte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già valutate dai giudici di merito con motivazione congrua e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue la sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il provvedimento presuppone la condanna per il delitto di evasione, senza soffermarsi sul contenuto della norma; la censura attiene alla tenuta della motivazione sulla responsabilità già affermata in appello.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate dai giudici di merito, in presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del fatto o della prova sotto forma di critica alla motivazione, se la sentenza impugnata ha già dato risposta puntuale e razionale alle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue ove non emerga che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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