Cassazione Penale, Sentenza n. 14369/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della sentenza di condanna per rapina aggravata con uso di arma impropria (frammenti di bottiglia di vetro) commessa in un supermercato. La difesa ha chiesto la riqualificazione del fatto in furto aggravato ex art. 61 n. 5 c.p. e minaccia, sostenendo che la condotta si sarebbe articolata in due momenti distinti (litigio con la guardia, poi appropriazione di due elettroutensili) e che non vi sarebbe stata finalità di impossessamento connaturata alla violenza/minaccia. In secondo luogo, censura sulla mancata esclusione della recidiva e sulla determinazione della pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione, accogliendo la valutazione dei giudici di merito che ha individuato un immediato nesso causale tra la violenza/minaccia profferita dal Montemurro e l'immediato impossessamento della refurtiva da parte sua dopo che la vittima si era rifugiata. La Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui, se la sottrazione avviene subito dopo che il possessore è stato costretto a desistere per effetto di violenza/minaccia, l'elemento minaccioso è integrato in re ipsa. Sul secondo motivo ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva sulla base dei precedenti e delle modalità dell'azione e ha confermato la congruità della pena, non ravvisando arbitrarietà nella determinazione operata dal giudice di merito. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma indicata in sentenza (importo finale indicato: Euro 2.000,00).
Norme richiamate
art. 628 c.p. (rapina)
La difesa aveva invocato la lex per sostenere che il fatto andasse qualificato diversamente, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali rientrassero nella fattispecie di rapina impropria per il nesso causale tra minaccia/violenza e l'immediato impossessamento della cosa
art. 61, n. 5 c.p. (circostanza aggravante)
Richiamata dalla difesa come possibile base per la riqualificazione in furto aggravato; la Corte tuttavia ha ritenuto che le attenuanti generiche riconosciute in primo grado fossero equivalenti alla contestata aggravante, e non sufficiente a mutare la qualificazione del reato
art. 132 c.p. (determinazione della pena)
Richiamato per sottolineare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e l'osservanza dei criteri ex art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tale discrezionalità da parte dei giudici di merito
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
Applicato congiuntamente all'art. 132 per motivare la congruità della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che non vi fosse arbitrio nella scelta del trattamento sanzionatorio
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione)
Su detto articolo si è fondato l'obbligo di condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se la sottrazione di una cosa avviene immediatamente dopo che la vittima è stata costretta a desistere per effetto di minacce o violenza, i giudici qualificano il fatto come rapina anche senza una nuova attività minacciosa al momento dell'apprensione; il nesso causale può essere considerato 'in re ipsa'.
- La ricostruzione fattuale dei giudici di merito ha grande rilievo in Cassazione: la Suprema Corte non riqualifica il fatto quando la qualificazione penale adottata dai giudici di merito è logicamente motivata e fondata su un concreto nesso causale tra condotta violenta/minacciosa e impossessamento.
- Per contestare il riconoscimento della recidiva è necessario mettere in discussione i precedenti specifici e dimostrare l'errata valutazione della pericolosità pregresse; una censura generica sulla misura della pena è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è adeguata e coerente con gli artt. 132-133 c.p.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove come un ulteriore grado di merito: le censure devono riguardare vizi di diritto, travisamento del fatto o macroscopici errori di logica motivazionale.
- Il ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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