Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7722/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza al decreto di condanna reso nel procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma e recante n. 53742/2011 RG depositato in cancelleria in data 11.11.2015, munito di formula esecutiva in data 26.05.2017, nell''interesse del ricorrente Cimino Giuseppe, nonché dall''Avv. Fabrizio Giordano;

Giustizia amministrativa202315020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Roma, emesso ai sensi della legge Pinto, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario e difensore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 750,00 in favore del beneficiario dell'equa riparazione e di euro 350,00, oltre oneri accessori, in favore dei difensori antistatari. Il Ministero ha documentato, dopo la proposizione del ricorso, il pagamento delle somme dovute al beneficiario. Per le somme spettanti all'avvocato ricorrente, invece, permaneva l'inottemperanza. Il giudizio ha riguardato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, consistenti nel passaggio in giudicato del decreto, nell'invio all'amministrazione della dichiarazione e della documentazione necessaria per il pagamento e nel decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dalla legge Pinto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dal beneficiario, poiché il Ministero aveva provveduto al pagamento dell'indennizzo dopo la proposizione del ricorso. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza dell'avvocato, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del decreto, l'adempimento degli oneri documentali e dichiarativi richiesti e il decorso del termine dilatorio di sei mesi. Ha ordinato al Ministero di eseguire il decreto e pagare le somme dovute a titolo di spese di lite, oltre interessi e al netto di eventuali somme già versate, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta un funzionario del Ministero della Giustizia, da individuarsi dal competente Capo Dipartimento, con ulteriori novanta giorni per l'esecuzione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione coattiva del decreto decisorio passato in giudicato.

  • legge 24 marzo 2001, n. 89

    Costituisce la base normativa del decreto di equa riparazione e disciplina, all'articolo 5-sexies, le modalità e i presupposti per il pagamento delle somme dovute dall'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 7, legge 24 marzo 2001, n. 89

    Prevede il decorso di un termine dilatorio di sei mesi, il cui superamento costituisce uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza.

  • artt. 2 e 5 decreto del Ministro della Giustizia 28 ottobre 2016

    Richiedono l'invio all'amministrazione debitrice della dichiarazione e della documentazione necessaria ai fini del pagamento.

  • art. 5-sexies legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall'art. 1, comma 817, lett. m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Consente la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato relativo alle somme dovute in base alla legge Pinto, individuato nell'ambito del Ministero della Giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un decreto di equa riparazione ai sensi della legge Pinto, la tutela esecutiva presuppone il passaggio in giudicato del titolo, l'invio all'amministrazione debitrice della dichiarazione e della documentazione necessaria per il pagamento e il decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dalla legge.
  • Il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del creditore integralmente soddisfatto.
  • Quando l'amministrazione non esegue il titolo giudiziale relativamente alle somme ancora dovute, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine congruo, individuato bilanciando l'interesse del creditore con le esigenze organizzative dell'amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza a una sentenza di ottemperanza relativa a somme dovute dal Ministero della Giustizia, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.