Sentenza n. 2013/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI, e in particolare dalla competente rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad, sulla richiesta di un appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha comunicato di avere convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; il ricorrente ha preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la sede diplomatica competente aveva convocato il ricorrente e aveva quindi dato seguito alla richiesta oggetto del ricorso, avviando il relativo procedimento amministrativo. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. È stato fatto salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta idonea a dare integrale soddisfazione alla pretesa azionata, facendo venir meno l'interesse alla decisione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La convocazione dell'interessato per la formalizzazione della domanda di visto e l'avvio del relativo procedimento amministrativo fanno venir meno l'oggetto del giudizio promosso contro il silenzio serbato sulla richiesta dell'appuntamento, se la pretesa azionata era limitata all'ottenimento di tale adempimento.
- La ragionevolezza del termine entro cui l'amministrazione diplomatico-consolare riscontra la richiesta può giustificare la compensazione delle spese di lite, fermo restando il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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