Cassazione Penale, Sentenza n. 15484/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cessione di stupefacente (cocaina) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con due censure: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla quantificazione della pena e al diniego della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte territoriale avrebbe dato rilievo a una condanna successiva al fatto oggetto del processo; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con una precedente sentenza (n. 255/19), poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a valutare l'elemento temporale senza considerare altri elementi fattuali rilevanti (identità della sostanza, modus operandi, brevità del lasso temporale, ecc.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato: 1) parziale fondatezza del primo motivo: la determinazione della pena è stata ritenuta adeguata e non censurabile, ma la motivazione del diniego della sospensione condizionale è risultata contraddittoria perché ha fatto riferimento a una condanna intervenuta successivamente al fatto in esame, quindi il diniego è viziato; 2) fondato il secondo motivo: la Corte territoriale ha omesso di valutare complessivamente gli elementi indizianti della continuazione e si è limitata al solo elemento temporale, con motivazione carente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata solo relativamente ai punti concernenti la concedibilità della sospensione condizionale della pena e il riconoscimento della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tali questioni.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Qualifica il reato di cessione di sostanze stupefacenti; utilizzato come fattispecie per la condanna dell'imputato.
Principi che devono guidare la determinazione della pena: il giudice di merito può indicare gli elementi tra quelli elencati all'art. 133 che ritiene prevalenti; tale apprezzamento è discrezionale ma richiede motivazione idonea a far emergere il nesso tra gravità del reato, personalità del reo e pena inflitta. Inoltre la valutazione degli elementi per la concessione della sospensione condizionale non impone l'esame di tutti gli elementi, ma richiede coerenza e non contraddittorietà nella motivazione.
Giurisprudenza di legittimità sulla continuazione
Sez.5, n.1766 del 06/01/2015 (dep.18/01/2016) e altre citazioni
Per ricondurre più reati alla continuazione occorre valutare l'unitarietà del disegno criminoso sulla base di elementi quali unità di contesto e spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi e partecipazione degli stessi soggetti; la mera valutazione del solo elemento temporale è insufficiente.
Giurisprudenza di legittimità sull'onere motivazionale per la sospensione condizionale
Sez.5, n.57704 del 14/09/2017; Sez.3, n.35852 del 11/01/2016; altre
Il giudice può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della sospensione condizionale, ma la motivazione non può essere contraddittoria e deve permettere di comprendere il ragionamento finale; non è lecito fare affermazioni incoerenti con l'ordine temporale degli eventi.
Massime di principio
- Sul diniego della sospensione condizionale: il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., ma la sua decisione deve essere motivata in modo coerente. Non può fondare il diniego su elementi temporali o eventi intervenuti dopo il fatto per il quale si decide, pena la contraddittorietà della motivazione.
- Sulla continuazione: per riconoscere la continuazione tra reati occorre valutare complessivamente indizi quali unità di contesto, identità o analogia del modus operandi, identità della sostanza, brevità del lasso temporale e partecipazione degli stessi soggetti. La valutazione non può limitarsi al solo elemento temporale.
- Sulla valutazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta degli elementi di riferimento per la parametrizzazione della pena (art. 133 c.p.), purché fornisca una motivazione idonea a far emergere il nesso tra gravità del reato, personalità del reo e determinazione della pena; tale valutazione difficilmente è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Sui vizi di motivazione: la Corte di cassazione interviene quando la motivazione è contraddittoria, manifestamente illogica o omissiva su punti decisivi, specie se la censura riguarda il rispetto dell'ordine temporale dei fatti o la mancata valutazione di elementi fattuali rilevanti.
- Prassi processuale consigliata: in giudizio di rinvio il giudice dovrà riesaminare specificamente la rilevanza degli elementi che la difesa ha indicato (identità della sostanza, modalità delle cessioni, breve lasso temporale, ecc.) e riformulare motivazione coerente circa la sospensione condizionale e l'eventuale riconoscimento della continuazione.
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