Sentenza n. 1119/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, conosciuto dai ricorrenti in pari data, per il cui tramite si è decretato, ex art. 141, comma 7, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm., la sospensione del Consiglio Comunale di Taranto, nonché della coeva nota di accompagnamento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021; della nota prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, con la quale è stata comunicata la sospensione del Consiglio Comunale di Taranto e la nomina del Prefetto in quiescenza Dr. Giuseppe Cardellicchio quale Commissario; della nota dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2021, con la quale è stata comunicata la nomina di due sub-Commissari, in affiancamento al predetto Commissario nominato; della nota della Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 16 novembre 2021; della nota della Prefettura di Taranto prot. n. -OMISSIS- del 17 novembre 2021; del verbale della riunione celebratasi presso l’Ufficio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto in data 17 novembre 2021; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio comunale di Taranto, nomina del commissario e dei sub-commissari, nonché atti presupposti e comunicazioni connesse
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato gli atti adottati dalla Prefettura di Taranto il 26 novembre 2021, con i quali era stata disposta, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del d.lgs. 267/2000, la sospensione del Consiglio comunale di Taranto e la nomina di un commissario prefettizio e di due sub-commissari, unitamente alle note e al verbale del procedimento. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 13 maggio 2026, hanno dichiarato che gli atti impugnati avevano cessato da tempo di produrre effetti e che, dalla proposizione del ricorso, si erano svolte due tornate elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Taranto. Hanno pertanto dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e chiesto la compensazione delle spese. Non risulta che il giudice abbia esaminato nel merito i vizi dedotti, poiché la controversia è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla dichiarazione dei ricorrenti. La cessazione degli effetti degli atti impugnati e il successivo svolgimento di due tornate elettorali hanno fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della limitata attività difensiva svolta e del tempo trascorso. Una parte costituita aveva chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese, ma tale richiesta non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000
sospensione del Consiglio Comunale
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio comunale; il TAR non ne esamina la legittimità nel merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non viene svolta una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e deve essere concreto e attuale; quando l’atto impugnato ha cessato di produrre effetti e sono sopravvenuti fatti incompatibili con l’utilità dell’annullamento, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse, ove coerente con la cessazione degli effetti dell’atto impugnato e non contestata con elementi idonei a dimostrare un’utilità residua della decisione, consente al giudice di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità senza esaminare i motivi di legittimità.
- La sopravvenuta improcedibilità non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle valutando, in particolare, la limitata attività difensiva svolta e il tempo trascorso.
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