Cassazione Penale, Sentenza n. 4213/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) censura della decisione in relazione alla valutazione della fattura "pro forma" da euro 1.250.000 emessa da New Line S.p.A., con dedotta violazione di legge e vizio di motivazione (sostenendo che la fattura avrebbe dovuto essere ritenuta valida ai fini di compensazione); 2) censura della ricostruzione del superamento della soglia di punibilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2013, contestando il ricalcolo operato dagli accertatori e la valutazione dei debiti/versamenti che, secondo l'imputato, avrebbero compensato la posizione fiscale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi chiedevano una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità: la Corte di merito aveva motivatamente ritenuto la fattura pro-forma anomala e riconducibile a un'operazione inesistente (documento emesso tardivamente, privo di DDT, importo e modalità incongrue), quindi inidonea a ridurre l'imponibile; quanto all'omessa dichiarazione 2013, i giudici di merito hanno validato il riesame e il ricalcolo degli accertatori (riclassificazione del bilancio, aumento dell'utile per rimanenze finali, applicazione delle variazioni TUIR) e hanno ritenuto che il ricorrente non abbia confutato in modo specifico tali ricalcoli. Il provvedimento impone al ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; resta ferma la declaratoria di estinzione per prescrizione del capo 3) già statuidai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato e applicato ai fatti: la dichiarazione infedele non può essere rettificata mediante documenti falsi o relativi ad operazioni inesistenti; una fattura "pro forma" anomala e tardivamente esibita può essere ritenuta inidonea a costituire giustificazione per la riduzione dell'imponibile.
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Rilevato e applicato: l'omessa presentazione della dichiarazione consente agli accertatori di ricostruire e ricalcolare il reddito mediante riclassificazione di bilancio e variazioni ai sensi del TUIR; se il ricalcolo evidenzia il superamento della soglia di punibilità, la contestazione può reggere se il contribuente non confuta specificamente i conteggi.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio di diritto richiamato: la Corte di cassazione è limitata nel sindacato sulla motivazione a verificare la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, l'assenza di manifesta illogicità e la coerenza delle argomentazioni; non può riformulare valutazioni esclusivamente probatorie o fattuali svolte dal giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposto applicato: l'inammissibilità del ricorso impone al ricorrente di sostenere le spese del procedimento di cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla facoltà del giudice di disporre, in via equitativa e in assenza di colpa grave, un versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato in via equitativa euro 3.000,00.
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Normativa fiscale di riferimento per le variazioni in aumento e diminuzione del reddito d'impresa utilizzate dagli accertatori per ricalcolare il reddito imponibile in sede di verifica.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riconsidera i fatti né ricalcola proofs; il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o macroscopiche incongruenze logiche nella motivazione del giudice di merito.
- Per contestare accertamenti fiscali in sede di legittimità occorre impugnare in modo specifico e documentato i singoli ricalcoli operati dagli accertatori (presentando calcoli alternativi e prove), non limitarsi a contestazioni generiche.
- Una fattura "pro forma" emessa tardivamente, priva di documentazione di accompagnamento e incompatibile con le modalità o l'oggetto dell'operazione può essere ritenuta relativa a operazione inesistente e quindi non utilizzabile per giustificare minori imponibili.
- Se il contribuente non deposita bilanci o dichiarazioni, gli accertatori possono procedere a ricostruzioni e riclassificazioni (es. valori di rimanenze, variazioni TUIR) che, se adeguatamente motivate, vengono generalmente avallate dal giudice di merito.
- La presentazione tardiva di documenti agli accertatori o al PM può ridurne la valore probatorio e indurre il giudice a considerarle sospette o strumentali.
- In caso di ricorso manifestamente infondato in cassazione il ricorrente rischia non solo le spese processuali ma anche l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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