Sentenza n. 5013/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Pakistan sulla richiesta di un appuntamento presso gli uffici dell’Ambasciata d’Italia Islamabad al fine di formalizzare la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio, presentata dal ricorrente, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. sostenendo l’illegittimità dell’inerzia dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, alla quale aveva chiesto la fissazione di un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di rilascio di un visto nazionale per motivi di studio. La controversia riguardava, in particolare, se la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento rientrasse nel procedimento amministrativo di rilascio del visto e fosse quindi soggetta all’obbligo di conclusione e al sindacato del giudice amministrativo. L’Amministrazione aveva dedotto l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che dal portale Universitaly non risultava presentata la domanda di iscrizione presso l’università indicata. Il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l’avvio della procedura di pre-immatricolazione su Universitaly e la trasmissione della domanda all’Ambasciata mediante comunicazione automatica del sistema.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che la fissazione dell’appuntamento costituisce una fase preliminare ma integrante del procedimento di rilascio del visto, poiché l’appuntamento è necessario per formalizzare la domanda. Tale fase non può essere sottratta al sindacato giurisdizionale, altrimenti si creerebbe un diaframma tra amministrazione e amministrato e una forma di arresto procedimentale priva di tutela. La richiesta di appuntamento è quindi un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Pur prendendo atto che il termine ordinario di novanta giorni decorre dalla presentazione formale della domanda di visto, il giudice ha ritenuto che il termine per la fissazione dell’appuntamento debba essere assai più breve e, in via analogica, ha fatto riferimento ai quindici giorni previsti dall’art. 9, par. 2, del Codice Visti. La documentazione prodotta ha inoltre dimostrato l’avvio della procedura di pre-immatricolazione e la trasmissione della domanda all’Ambasciata, superando l’eccezione dell’Amministrazione. L’Ambasciata è stata ordinata a convocare tempestivamente il ricorrente entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina di un commissario ad acta è stata riservata a un eventuale separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate, ma l’Amministrazione è stata onerata della restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere dell’Amministrazione e l’inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009
nei casi in cui i richiedenti sono “tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, … l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”
La disposizione, pur non avendo carattere immediatamente precettivo e non essendo direttamente applicabile ai visti nazionali, ha rilevanza sistematica e può orientare analogicamente la determinazione del termine ragionevole per fissare l’appuntamento.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede il riferimento al termine di novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di visto; tale termine non si applica alla fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, per la quale occorre un termine più breve.
art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 115/2002
Impone all’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente del contributo unificato effettivamente versato.
Massime di principio
- La fase di fissazione dell’appuntamento necessaria per formalizzare una domanda di visto costituisce parte integrante del relativo procedimento amministrativo ed è soggetta al sindacato del giudice amministrativo.
- La richiesta di fissazione dell’appuntamento consolare, quando costituisce il presupposto necessario per la presentazione formale della domanda di visto, è un’istanza idonea a far sorgere in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere.
- L’Amministrazione non può sottrarre la fase preliminare di accesso al procedimento al rispetto dei termini procedimentali, poiché l’inerzia in tale fase può integrare un arresto procedimentale tutelabile mediante l’azione avverso il silenzio.
- Per la fissazione dell’appuntamento relativo a una domanda di visto può assumere rilievo, quale parametro sistematico e analogico, il termine di quindici giorni previsto dal Codice Visti per i visti soggetti alla disciplina europea, anche quando si tratti di un visto nazionale escluso dall’ambito direttamente applicativo del regolamento.
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