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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06591/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una rapina avvenuta nell’agosto 2002 ai danni di un mezzo blindato impiegato nel trasporto valori affidato a una società di trasporto. La società committente del servizio ha chiesto il risarcimento del danno per la perdita dei valori trasportati; la società di trasporto ha chiamato in garanzia la compagnia assicurativa con cui aveva stipulato una polizza per i rischi dell’attività. Dopo una prima fase di giudizio e una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha accolto la manleva e condannato l’assicuratore a tenere indenne la società di trasporto per l’importo dovuto alla danneggiata. La compagnia assicurativa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli artt. 1325 e 1418 c.c., sostenendo che la Corte di merito avesse attribuito efficacia a una polizza nulla o comunque priva di copertura per il veicolo rapinato, e che non avesse considerato la successione temporale tra evento e appendice di polizza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la data di emissione dell’appendice, successiva alla rapina; 3) violazione degli artt. 1892, 1893 e 1442 c.c. per non avere escluso la copertura in ragione della conoscenza pregressa dell’evento da assicurare; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita condanna a un importo superiore a quello richiesto. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi si scontrassero con il principio di intangibilità della sentenza rescindente e con i limiti del giudizio di rinvio: nel rinvio non potevano essere introdotte questioni ulteriori rispetto a quelle devolute dalla precedente cassazione, e alcune critiche erano rivolte a passaggi motivazionali meramente ad abundantiam, quindi privi di decisività. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché la sentenza aveva condannato la ricorrente esattamente alla somma domandata, limitandosi a indicare i criteri di rivalutazione e interessi; l’eventuale errore nel calcolo non integra vizio cassatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della compagnia assicurativa. Ha affermato che i primi tre motivi non potevano essere esaminati perché introducevano nel giudizio di rinvio questioni precluse dalla precedente sentenza di cassazione; inoltre, parte delle argomentazioni della Corte territoriale erano obiter dictum e quindi non censurabili. Il quarto motivo è stato respinto perché la condanna era stata pronunciata nei limiti della domanda e la doglianza, in realtà, riguardava al più un errore di calcolo non denunciabile come vizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente, con distrazione al difensore. È stata altresì data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto; la Corte ribadisce che nel giudizio di rinvio non si possono rimettere in discussione i limiti tracciati dalla sentenza rescindente

  • art. 1325 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per difetto di causa, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile nel perimetro del rinvio

  • art. 1418, primo comma, c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della polizza, ma senza accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    invocato sia per sostenere fatti pacifici non considerati, sia per il presunto superamento della domanda; la Corte esclude che le censure superino i limiti del giudizio di rinvio e ne respinge una come errore di calcolo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    parametro formale del motivo di omesso esame di fatto decisivo

  • art. 1892 c.c.

    invocato per sostenere la decadenza/invalidità della copertura in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze, ma la censura è stata ritenuta preclusa e comunque non decisiva

  • art. 1893 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per escludere la copertura assicurativa in relazione alla conoscenza dell’evento; la censura non è stata accolta

  • art. 1442 c.c.

    richiamato in collegamento con l’eccezione di annullabilità/termine di esercizio, ma senza esito favorevole alla ricorrente

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio di ultrapetizione: la condanna corrisponde alla somma richiesta, mentre l’eventuale errore di calcolo non è motivo di cassazione

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-ter, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere la necessità della pubblica udienza richiesta dalla ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 6 CEDU

    richiamato solo per affermare che la trattazione non pubblica nel rito camerale non contrasta di per sé con il principio di pubblicità del processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, le parti non possono introdurre nuove questioni o nuovi presupposti di operatività del rapporto diversi da quelli delimitati dalla sentenza rescindente; il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e ai presupposti logico-giuridici già fissati dalla cassazione.
  • Le censure rivolte a passaggi motivazionali svolti solo ad abundantiam non sono utili ai fini dell’impugnazione, perché non incidono sulla ratio decidendi e non producono effetti sul dispositivo.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice condanna la parte al pagamento della somma esattamente domandata, anche se indica criteri di calcolo di rivalutazione e interessi; un eventuale errore aritmetico non integra, di regola, un vizio cassatorio.
  • Nel giudizio di legittimità occorre distinguere tra errori di diritto e meri errori di calcolo: solo i primi sono deducibili come vizi di cassazione, mentre i secondi non consentono di ottenere l’annullamento della sentenza.
  • L’interpretazione del contratto deve essere valutata alla luce del suo complesso contenuto, ma tale verifica non può essere usata per aggirare i limiti oggettivi del giudizio di rinvio già definiti dalla precedente sentenza di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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