Sentenza n. 2253/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 238 del 1° giugno 2023 del Tribunale di Modena, Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, quanto al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla retrodatazione dell’inquadramento al 1° luglio 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 238 del 1° giugno 2023 del Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, che aveva accertato il loro diritto all’assunzione nella III Area funzionale, profilo di Funzionario Giudiziario-Funzionario UNEP F1, con decorrenza dal 1° luglio 2019, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito e quello spettante quale Funzionario F1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. I ricorrenti, inquadrati effettivamente nella III Area soltanto dal 15 dicembre 2022, hanno dedotto l’inadempimento del Ministero rispetto alla condanna concernente la retrodatazione dell’inquadramento e la corresponsione delle differenze retributive. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Emilia-Romagna; l’assenza di prova della rituale e tempestiva notificazione della sentenza in forma esecutiva, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nonché l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per asserita insuscettibilità della sentenza del giudice ordinario all’esecuzione mediante il rito amministrativo e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo determinante, ai fini della competenza nel giudizio di ottemperanza, il contenuto della decisione da eseguire e il relativo comando conformativo. Poiché gli adempimenti liquidatori gravavano sulla competenza provvedimentale dell’amministrazione centrale, la competenza è stata riconosciuta al TAR Lazio. È stata respinta anche l’eccezione relativa alla notificazione della sentenza, poiché i ricorrenti avevano prodotto idonea prova della rituale notificazione in copia conforme; la stessa Amministrazione aveva inoltre dato indiretta conferma della notificazione tramite una PEC dell’11 novembre 2025. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la sentenza del Tribunale di Modena conteneva una condanna specifica e suscettibile di esecuzione, comprendente la quantificazione delle differenze retributive secondo il CCNL 2006/2009, decorrenti dal 1° luglio 2019 fino all’effettivo inquadramento, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Ministero è stato ordinato di ottemperare entro 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ferma la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice, nei limiti e secondo il contenuto del comando giudiziale.
art. 14 d.l. 669/1996
Il Ministero aveva richiamato il termine dilatorio di 120 giorni concesso alla pubblica amministrazione per adempiere; l’eccezione fondata sulla relativa notificazione è stata respinta in ragione della prova della rituale notificazione della sentenza.
CCNL 2006/2009
La condanna da eseguire imponeva di quantificare le differenze retributive secondo le previsioni del contratto collettivo, confrontando il trattamento percepito con quello spettante quale Funzionario F1.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la competenza territoriale si determina in relazione al contenuto della decisione da eseguire e al conseguente comando conformativo; quando gli adempimenti necessari all’esecuzione e alla liquidazione gravano sulla competenza provvedimentale dell’amministrazione centrale, è competente il TAR con sede nel luogo in cui essa opera.
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza per una sentenza del giudice ordinario quando la pronuncia contiene una condanna specifica, individuabile nel suo oggetto e nei criteri di quantificazione, anche se l’esecuzione richiede il calcolo delle differenze retributive secondo un contratto collettivo.
- La prova della rituale notificazione della sentenza da eseguire può risultare dalla produzione della copia conforme notificata e può essere corroborata da condotte o comunicazioni dell’amministrazione che confermino indirettamente l’avvenuta notificazione.
- In presenza di una condanna al pagamento delle differenze retributive decorrenti da una determinata data fino all’effettivo inquadramento, l’amministrazione deve eseguire il comando riconoscendo sia le differenze principali sia la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e disporre, in caso di ulteriore inerzia, la possibile nomina di un commissario ad acta.
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