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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 246/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como n. 246/2024, che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla carta elettronica del docente e all’accredito di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, nella parte in cui aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad accreditare 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio con contratto a tempo determinato. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia relativamente agli importi complessivi di 2.000 euro per una ricorrente e 2.500 euro per l’altra. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza e dall’attestazione del passaggio in giudicato; era inoltre provata la notificazione del titolo esecutivo, nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e il mancato adempimento dell’Amministrazione. Poiché l’an e il quantum dei crediti erano incontestati, ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando alle ricorrenti le rispettive carte elettroniche del docente e accreditando gli importi di 2.000 euro e 2.500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale, in quanto connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di proporre il ricorso per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi i poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto alle ricorrenti dal giudicato civile.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione soccombente l’esecuzione puntuale degli obblighi accertati nel titolo, quando siano documentati il giudicato, la sua notificazione e l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione, possono ritenersi incontestati gli obblighi risultanti dal giudicato, inclusa la quantificazione delle somme dovute, e il giudice può ordinarne direttamente l’adempimento.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione e attribuendogli la facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio individuato.
  • Il ricorso per l’esecuzione di un titolo nei confronti di una pubblica amministrazione è tempestivo quando sia stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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