Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13370 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società C. aveva chiesto il rimborso dell'ILOR e della relativa addizionale versate sulle royalties corrisposte da licenziatari italiani nel 1984 e nel 1985. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, la Commissione tributaria centrale aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che le royalties percepite da un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia fossero soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e, quindi, escluse dall'ILOR. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione per violazione delle norme sull'ILOR e sulla ritenuta alla fonte, sostenendo che la mera astratta assoggettabilità a ritenuta non fosse sufficiente a escludere l'imposizione ILOR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della società al rimborso delle somme versate a titolo di ILOR e relativa addizionale. La Corte ha ritenuto applicabile la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, vigente negli anni 1984-1985, e ha affermato che le royalties corrisposte da soggetti italiani a una società britannica priva di stabile organizzazione in Italia, già sottoposte a imposizione fiscale, non possono essere contemporaneamente assoggettate a ILOR in Italia, anche alla luce del principio di non discriminazione. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non ha svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, lett. c)

    Esclude dall'imposta locale sui redditi "i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta".

    La norma è stata interpretata nel senso che i redditi da royalties soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta non devono essere ulteriormente assoggettati a ILOR.

  • D.P.R. n. 897 del 1980, artt. 31 e 43

    Le disposizioni erano state invocate dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della pretesa impositiva, ma la censura è stata respinta dalla Corte.

  • Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con L. 12 agosto 1962, n. 1378, e modificata dal Protocollo di Londra del 28 aprile 1969, ratificato con L. n. 194 del 1973

    La Convenzione costituisce il quadro normativo applicabile alle royalties percepite dalla società britannica nel biennio 1984-1985 e impedisce un trattamento fiscale discriminatorio o una duplicazione dell'imposizione rispetto ai soggetti comparabili.

  • Principio di non discriminazione di cui all'art. 6 TUE, come interpretato dalla giurisprudenza europea

    Il principio di non discriminazione in materia fiscale è stato ritenuto applicabile anche alle società, non soltanto alle persone fisiche, impedendo che una società residente in un altro Stato membro o contraente subisca un'imposizione più gravosa per il solo fatto della propria residenza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una società non residente percepisce royalties da soggetti italiani e non dispone di una stabile organizzazione in Italia, occorre verificare sia la normativa interna sia la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile nello Stato di residenza.
  • Se le royalties sono soggette in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, possono essere escluse da un'ulteriore imposizione locale, come l'ILOR, secondo la disciplina vigente nel periodo considerato.
  • L'assoggettamento a una seconda imposta non può determinare un trattamento più gravoso per la società estera rispetto a soggetti comparabili, in contrasto con il principio di non discriminazione.
  • Per valutare il diritto al rimborso è necessario verificare concretamente il periodo d'imposta, la convenzione internazionale vigente all'epoca, l'assenza di una stabile organizzazione in Italia e l'effettivo regime di ritenuta applicato alle royalties.
  • La sola astratta possibilità che un reddito sia soggetto a ritenuta non è sempre sufficiente: deve essere ricostruito il regime fiscale effettivamente applicabile alla fattispecie e coordinato con la convenzione internazionale pertinente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.