Sentenza n. 2963/2026 - Roma, Sezione 1Q
affinché l’intestato Tribunale voglia: 1) in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito, per effetto dell'illegittima esclusione nel dicembre 2014 dalla stabilizzazione quale vigile del fuoco, danni patrimoniali consistiti: - nell'ammontare delle retribuzioni non percepite nel ruolo di vigile del fuoco nel periodo 29 dicembre 2014-29 dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo, dedotto l'aliunde perceptum; - nella mancata maturazione dell'anzianità di servizio per il detto periodo e la conseguente perdita di voci di retribuzione legate alla progressione economica orizzontale; - nel mancato versamento di contribuzione previdenziale per il detto periodo; accertare e dichiarare, altresì, che il ricorrente ha subito, per effetto dell'illegittima esclusione nel dicembre 2014 dalla stabilizzazione quale vigile del fuoco, danni non patrimoniali che vengono quantificati in € 10.000,00 od in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di liquidare; 2) conseguentemente: - condannare il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. ed il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappr. p.t., a procedere alla ricostruzione della carriera del ricorrente ai fini giuridici, retributivi e previdenziali, reintegrando il lavoratore nella posizione che avrebbe ricoperto se fosse stato incorporato nel dicembre 2014; - condannare, quindi, le amministrazioni al pagamento delle retribuzioni non percepite nel ruolo di vigile del fuoco nel periodo 29 dicembre 2014-29 dicembre 2022, oltre interessi dal maturarsi delle singole retribuzioni e rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo, dedotto l'aliunde perceptum, per una sorte capitale non inferiore ad € 210.000,00 od a quella somma che verrà determinata in corso di causa; - condannarle altresì al pagamento delle voci di retribuzione legate alla progressione economica orizzontale dal dicembre 2014 al dicembre 2022, forfettariamente indicate in € 15.000,00 od in quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal maturarsi delle singole voci retributive e rivalutazione monetaria, il migliore dei due evitandone il cumulo; - condannare le amministrazioni al versamento all'Inps dell'omessa contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per il periodo 29 dicembre 2014-29 dicembre 2022 e, in ipotesi di prescrizione dei contributi, a costituire in favore del lavoratore una rendita vitalizia riversibile ex art. 13 L. n. 1338/62, pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore in relazione ai contributi omessi ovvero, in via subordinata, condannare l'amministrazione al risarcimento del relativo danno ex art. 2116, comma due, c.c..; - condannarle altresì al pagamento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente, determinato in € 10.000,00 od in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Tribunale adito riterrà di liquidare, oltre interessi legali dal 29 dicembre 2014 fino al soddisfo; interessi che devono calcolarsi sulle somme devalutate alla detta data e rivalutate (ai soli fini del calcolo degli interessi) anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 3) emettere le statuizioni consequenziali anche in ordine a spese e competenze con spese generali al 15% ex art. 2 D.M. Giustizia n. 55/2014, iva e cpa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura selettiva riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, successivamente annullata per difetto di motivazione, con ritardato incorporamento
Esito
Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, escluso nel 2014 da una procedura selettiva per eccedenza ponderale rilevata durante l'accertamento dei requisiti fisici, aveva ottenuto l'annullamento dell'esclusione con una precedente sentenza, che aveva ravvisato una motivazione macroscopicamente insufficiente e contraddittoria e aveva disposto la riedizione del potere, senza ordinare l'ammissione incondizionata alla procedura. A seguito di una nuova visita del 2022, risultata favorevole, il ricorrente era stato avviato al corso di formazione e aveva ottenuto la retrodatazione giuridica della nomina al 29 dicembre 2014 e della nomina a vigile del fuoco esperto al 29 dicembre 2018. Con il presente giudizio ha chiesto il risarcimento delle retribuzioni non percepite tra il 2014 e il 2022, delle perdite connesse alla progressione economica e alla contribuzione previdenziale, anche mediante rendita vitalizia o risarcimento sostitutivo, nonché del danno non patrimoniale e, in subordine, della perdita di chance. Ha sostenuto che il precedente giudicato avrebbe accertato non soltanto l'illegittimità dell'esclusione, ma anche la spettanza del bene della vita e il possesso dei requisiti fisici già nel 2014. L'amministrazione ha difeso la correttezza degli accertamenti originari e la legittimità della nuova verifica dei parametri fisici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di ricostruzione della carriera ai fini giuridici, poiché l'amministrazione aveva già retrodatato la nomina del ricorrente al 29 dicembre 2014 e quella a vigile del fuoco esperto al 29 dicembre 2018. Ha respinto tutte le domande risarcitorie. Il precedente giudicato aveva accertato soltanto un vizio di motivazione dell'esclusione e aveva lasciato salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, inclusa una nuova visita; non aveva quindi accertato la spettanza certa del posto né il possesso dei requisiti fisici alla data dell'esclusione. Il ricorrente non ha prodotto certificazioni mediche coeve o altri elementi sufficienti a dimostrare che il 23 ottobre 2014 possedesse i requisiti fisici richiesti e che li avesse mantenuti nel tempo. Gli elementi valorizzati nel precedente giudizio di annullamento potevano giustificare la riedizione del potere, ma non raggiungevano il più rigoroso standard probatorio richiesto nell'azione risarcitoria. Il fatto che il ricorrente abbia accettato la nuova verifica della composizione corporea nel 2022, parametro variabile nel tempo, non consentiva di retrodatare l'idoneità al 2014. È stata esclusa anche la perdita di chance, per mancanza di prova di una chance seria e concretamente apprezzabile, nonché il danno non patrimoniale, in assenza della prova della spettanza del bene della vita e del conseguente illecito risarcibile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto
La responsabilità aquiliana richiede, oltre all'illegittimità dell'azione amministrativa, la prova della spettanza del bene della vita e degli ulteriori elementi dell'illecito, inclusi condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso.
art. 31, comma 3, c.p.a.
La sentenza di annullamento non aveva formulato un giudizio sulla fondatezza della pretesa, poiché aveva lasciato all'amministrazione la scelta tra rivalutazione dell'istruttoria originaria e nuova visita.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non si estende automaticamente all'azione risarcitoria, nella quale opera pienamente il principio dispositivo.
art. 2697, comma 1, c.c.
Nell'azione risarcitoria grava sul danneggiato l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, secondo il criterio della vicinanza della prova.
art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338
La rendita vitalizia sostitutiva della contribuzione omessa era richiesta in via alternativa, ma non è stata riconosciuta per il difetto dei presupposti della responsabilità risarcitoria.
art. 2116, comma 2, c.c.
Il risarcimento sostitutivo della contribuzione previdenziale omessa non è stato riconosciuto, non essendo stata provata la spettanza del bene della vita e il danno risarcibile.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione, difetto di istruttoria o altro vizio formale non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il ricorrente deve provare anche la spettanza del bene della vita e tutti gli elementi dell'illecito aquiliano.
- Quando la sentenza di annullamento lascia salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione e ordina la riedizione del potere, senza disporre l'ammissione o il riconoscimento incondizionato della posizione sostanziale, il giudicato non accerta la spettanza definitiva del bene della vita.
- Nell'azione risarcitoria derivante dall'esercizio illegittimo del potere amministrativo opera pienamente il principio dispositivo: il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento non esonera il ricorrente dall'onere di provare i fatti costitutivi del danno, secondo l'art. 2697 c.c.
- La prova sufficiente a dimostrare l'illegittimo esercizio del potere ai fini dell'annullamento può non essere sufficiente a dimostrare, nel giudizio risarcitorio, che il risultato favorevole sarebbe stato conseguito con certezza o con probabilità prossima alla certezza.
- La perdita di chance è risarcibile soltanto quando sia dimostrata una chance seria e concretamente apprezzabile; la mera possibilità astratta di conseguire il risultato favorevole non è sufficiente.
- Il danno non patrimoniale conseguente all'illegittima esclusione da una procedura amministrativa non può essere riconosciuto in assenza della prova della spettanza del bene della vita e degli ulteriori presupposti della responsabilità.
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