Ordinanza n. 699/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del 30 marzo 2026 98/2026/R/com adottata in pari data da ARERA, recante “Aggiornamento, dal 1° aprile 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG e alle componenti RTTG. Modifiche al TIPPI, alla RTDG e alla deliberazione dell'Autorità 386/2023/R/rif” per cui sussiste il foro necessario del TAR Lombardia ai sensi dell’art. 14, comma 2, c.p.a., nella formulazione risultante a seguito dell’Avviso di correzione di errori materiali del 2 aprile 2026, e avverso ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non cognito; e per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale sollevare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendole rilevanti ai fini della decisione del giudizio principale e non manifestamente infondate, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2026, n. 49, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 2, 23, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, sotto i cinque sub-profili illustrati al paragrafo 2 del presente ricorso, e per l'effetto sospendere il presente giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, e nell'ipotesi di accoglimento della questione, annullare la Deliberazione ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, nella parte impugnata, per illegittimità derivata conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma primaria di cui costituisce attuazione; in via subordinata disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulle questioni di compatibilità dell'art. 3 del D.L. 21/2026 con l'art. 4, parr. 2 e 3, e con l'art. 6 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; con gli artt. 107 e 108 del TFUE; e con il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022; e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, formulando i quesiti pregiudiziali nei termini illustrati al paragrafo 3 del presente ricorso ovvero in quelli che l'Ill.mo Tribunale riterrà più idonei e, all'esito della pronuncia della Corte di Giustizia, nell'ipotesi di accertata incompatibilità dell'art. 3 D.L. 21/2026 con il diritto dell'Unione europea direttamente efficace, disapplicare la norma interna e, per l'effetto, annullare la Deliberazione ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, nella parte impugnata, per illegittimità derivata; in ulteriore subordine, annullare la Deliberazione ARERA 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, nella parte impugnata, per illegittimità propria, sotto i profili di eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, disparità di trattamento e sviamento, nonché per violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità ex art. 97 Cost. e degli artt. 1 e ss. della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo quanto illustrato al paragrafo 4 del presente ricorso; in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna pro quota, al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, dichiaratosene anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, di articolare ulteriori deduzioni, eccezioni e produzioni documentali nel corso del giudizio, e di formulare ogni altra domanda ritenuta opportuna, anche all'esito dell'eventuale costituzione delle parti resistenti e/o di sopravvenienze normative, regolamentari o giurisprudenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l’istanza cautelare. A una prima sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché non risultava che la sovrattassa prevista dall’art. 3 del d.l. 21/2026 arrecasse alla ricorrente un danno grave e irreparabile. Il Collegio non ha definito in questa fase la questione di giurisdizione, rinviandone l’esame alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: deliberazione ARERA del 30 marzo 2026 n. 98/2026/R/com, recante l’aggiornamento delle componenti tariffarie del settore elettrico e del gas e modifiche alla relativa disciplina
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione ARERA n. 98/2026/R/com, deducendo in via principale l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla l. 8 aprile 2026, n. 49, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., anche in relazione agli artt. 2, 23, 41, 97 e 117, primo comma, Cost.; in subordine, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per asserita incompatibilità della norma interna con la direttiva (UE) 2018/2001, gli artt. 107 e 108 TFUE e il regolamento (UE) 2022/1854; in ulteriore subordine, ha dedotto l’illegittimità propria della deliberazione per eccesso di potere, sotto i profili dell’irragionevolezza, del difetto di istruttoria, della contraddittorietà intrinseca, della disparità di trattamento e dello sviamento, nonché per violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità e degli artt. 1 e seguenti della l. 481/1995. Nell’ordinanza cautelare il TAR ha espressamente rinviato al merito gli approfondimenti sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, c.p.a.
foro necessario del TAR Lombardia
È richiamato quale fondamento della competenza territoriale necessaria del TAR Lombardia.
art. 23 l. 87/1953
sollevare [...] questione di legittimità costituzionale
È indicato dalla ricorrente quale base processuale della richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale.
art. 267 TFUE
disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea
È indicato dalla ricorrente quale base della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo.
art. 3 d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla l. 8 aprile 2026, n. 49
sovrattassa prevista dall'art. 3 D.L. 21/2026
Costituisce la disposizione primaria attuata dalla deliberazione ARERA e individua la sovrattassa la cui incidenza è stata valutata ai fini del periculum in mora.
artt. 1 e ss. l. 481/1995
Sono richiamati dalla ricorrente quale parametro di legittimità della deliberazione ARERA.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e proporzionalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un periculum in mora consistente in un danno grave e irreparabile; la mera previsione di un esborso o di una sovrattassa non è sufficiente se non viene dimostrata la concreta irreparabilità del pregiudizio.
- Il giudice amministrativo può rinviare alla fase di merito l’approfondimento sulla sussistenza della propria giurisdizione, decidendo nel frattempo la domanda cautelare sulla base della sommaria delibazione e dell’accertata mancanza del periculum in mora.
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