Sentenza n. 4885/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera del Plenum CSM del 21 maggio 2025, nella parte in cui descrive e chiarisce il nuovo assetto dell’impegno orario dei magistrati onorari stabilizzati, distinguendo tra il regime esclusivo e non esclusivo, con effetti interpretativi suscettibili di impatto diretto sull’organizzazione degli uffici e sull’applicazione del trattamento economico); - della Nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. 9535 del 23 maggio 2025, redatta dall’Ufficio Studi e Documentazione con cui è stata diramata la predetta Delibera; - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2025, n. 26/VA/2025, recante “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51”, nella parte in cui conferma e integra i criteri selettivi e organizzativi adottati con la precedente delibera del Plenum; - della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale – n. 71 del 11 giugno 2025, nella parte in cui, in attuazione della legge n. 51/2025, ridefinisce il trattamento economico dei magistrati onorari, introducendo una distinzione retributiva tra magistrati in regime esclusivo e non esclusivo; - nonché di tutti gli atti posti in essere in attuazione della Legge 15 aprile 2025, n. 51, presupposti, conseguenziali o comunque connessi e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non vedersi applicata la legge n. 51 del 15 aprile 2025 e quindi di godere di un trattamento economico e di status migliorativo e comunque diverso da quello previsto dalla legge suddetta ovvero di continuare a fruire del trattamento giuridico ed economico pregresso e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei trattamenti differenziali conseguenti, il tutto previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 51 del 15 aprile 2025 e/o disapplicazione della stessa rispetto alla normativa eurounitaria ovvero con rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere del CSM, nota di diramazione del CSM, disciplina attuativa del CSM e circolare del MEF concernenti l’attuazione della legge n. 51/2025 sul regime orario, economico, previdenziale e organizzativo dei magistrati onorari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, magistrati onorari stabilizzati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, hanno impugnato gli atti adottati dal CSM e dal MEF in attuazione della legge n. 51/2025, chiedendone l’annullamento e domandando l’accertamento del diritto a conservare il precedente trattamento giuridico ed economico, nonché il pagamento delle differenze. Hanno dedotto, in sintesi: violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento e ragionevolezza; disparità di trattamento tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti, quanto a compenso, orario, regime previdenziale e fiscale; violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.; contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con la direttiva 97/81/CE e con gli artt. 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; violazione del buon andamento della giustizia; necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di rimessione alla Corte costituzionale. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, l’inammissibilità per omessa notifica a controinteressati, genericità delle censure e carenza di interesse, sostenendo che gli atti impugnati non incidessero direttamente sulle posizioni dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito. Quanto all’inammissibilità, ha rilevato che la delibera del CSM contiene mere indicazioni rivolte ai dirigenti degli uffici giudiziari per la definizione dei programmi di lavoro dei magistrati onorari, senza incidere direttamente sulle situazioni giuridiche dei ricorrenti. Il potere concretamente lesivo spetta ai dirigenti degli uffici, ai quali la legge demanda la programmazione dell’attività lavorativa tenendo conto delle caratteristiche delle singole sedi, delle funzioni esercitate e delle attività in udienza e fuori udienza. La delibera consiliare, pertanto, non è immediatamente lesiva. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la disciplina previgente già qualificava l’incarico come temporaneo, compatibile con altre attività lavorative e non riconducibile a un rapporto di pubblico impiego, e che la novella non avrebbe pregiudicato le garanzie relative alla distribuzione dell’impegno lavorativo. Ha escluso la possibilità di assimilare magistratura onoraria e magistratura togata, richiamando la diversità dei rispettivi procedimenti di reclutamento e il rilievo costituzionale del pubblico concorso per la magistratura ordinaria. Ha inoltre escluso il contrasto con il diritto dell’Unione, rilevando che il precedente rinvio pregiudiziale richiamato dai ricorrenti riguardava questioni diverse e che non era stata dimostrata una violazione grave e manifesta derivante dalla differenza retributiva tra esclusivisti e non esclusivisti. La carenza di interesse ha infine precluso la rimessione alla Corte costituzionale; in ogni caso, il TAR ha ritenuto non fondate le questioni prospettate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108 Cost.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La riserva di legge sull’ordinamento giudiziario non impone una disciplina legislativa analitica e dettagliata, purché la legge stabilisca criteri sufficientemente precisi e lasci al CSM uno spazio di valutazione discrezionale coerente con tali criteri.
art. 29 d.lgs. 116/2017
Costituisce la base normativa della procedura di conferma e stabilizzazione dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento.
art. 29-bis d.lgs. 116/2017
Demanda ai dirigenti degli uffici giudiziari la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, in conformità alle indicazioni del CSM e nel rispetto dei limiti orari legislativi.
art. 31-bis d.lgs. 116/2017
Prevede il trattamento economico dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva.
art. 31-ter d.lgs. 116/2017
Prevede il compenso, il regime di adeguamento e il regime previdenziale dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017
L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
La disciplina dell’incarico onorario è caratterizzata da temporaneità, compatibilità con altre attività e assenza di un rapporto di pubblico impiego.
art. 23 d.lgs. 116/2017
Prevede per i magistrati onorari un’indennità composta da una parte fissa e una parte variabile di risultato.
art. 24 d.lgs. 116/2017
Riconosce la corresponsione dell’indennità anche durante il periodo di ferie coincidente con la sospensione dei termini processuali.
art. 25 d.lgs. 116/2017
Disciplina la regolarizzazione previdenziale dei magistrati onorari.
art. 97 Cost.
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro del buon andamento e dell’efficienza della giustizia; il TAR non ha ravvisato una violazione derivante dalla novella.
art. 36 Cost.
È stato invocato per sostenere l’inadeguatezza del compenso dei magistrati non esclusivisti, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 117, comma 1, Cost.
È stato invocato in relazione ai principi e alle disposizioni del diritto dell’Unione, senza che il TAR ravvisasse un contrasto rilevante.
art. 28 legge n. 87/1953
Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Il controllo di costituzionalità non si estende al sindacato sull’uso politico o discrezionale del potere legislativo.
art. 267 TFUE
Il TAR ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, ritenendo non pertinente il precedente rinvio richiamato e non dimostrata la violazione del diritto dell’Unione.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È stata invocata per sostenere la disparità di trattamento tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti, ma il TAR non ha ravvisato una violazione dimostrata.
art. 3 Cost.
È stato invocato in relazione a irragionevolezza e disparità di trattamento; le relative censure sono state respinte.
Massime di principio
- Una delibera del CSM che fornisce ai dirigenti degli uffici giudiziari mere indicazioni per la programmazione dell’attività dei magistrati onorari non è direttamente lesiva delle posizioni dei magistrati, quando il potere concretamente incidente sull’organizzazione del lavoro è attribuito dalla legge ai dirigenti degli uffici; l’impugnazione della delibera è quindi inammissibile per carenza di interesse immediato e attuale.
- La riserva di legge prevista dall’art. 108 Cost. in materia di ordinamento giudiziario è rispettata quando la legge stabilisce criteri generali sufficientemente precisi, anche se lascia al CSM uno spazio di valutazione discrezionale nell’adozione di risoluzioni, circolari e direttive attuative.
- La disciplina dei magistrati onorari non è automaticamente assimilabile a quella della magistratura togata, poiché la diversità dei procedimenti di reclutamento e la natura temporanea e non impiegatizia dell’incarico possono giustificare un diverso regime giuridico ed economico.
- La mera differenza di trattamento economico tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti non dimostra, di per sé, una violazione del principio di parità di trattamento o del diritto dell’Unione, se le categorie sono assoggettate a regimi differenti e la parte non prova una discriminazione grave e manifesta.
- La carenza di interesse all’impugnazione dell’atto amministrativo costituisce un limite processuale alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale, poiché impedisce di ritenere rilevante la questione nel giudizio principale.
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