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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17574/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva annullato la misura della custodia in carcere applicata dal GIP di Pescara. Il motivo unico denunciava la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 309 comma 5 c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva errato nell'applicare la perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309 comma 10 (omessa trasmissione degli atti) in un caso di trasmissione incompleta/difettosa: un DVD contenente filmati, pur indicato nella missiva di trasmissione e caricato nel sistema TIAP, non era materialmente reperito nel fascicolo per problemi tecnici. Il Procuratore ha altresì dedotto che il contenuto del video non era decisivo perché i fotogrammi rilevanti erano già stati riportati in una annotazione di polizia giudiziaria trasmessa ai sensi dell'art. 309 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale del riesame di L'Aquila per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che la perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309 non scatta quando si è verificata una trasmissione incompleta o difettosa di atti già inviati (es. supporto informatico non leggibile o non reperito a causa di problemi tecnici): tale inefficacia consegue solo alla mancata trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero. In caso di trasmissione difettosa il Tribunale del riesame deve, se ritiene rilevante l'atto mancante, esercitare i poteri di sollecitare o richiedere l'invio integrale del supporto e può rinviare la decisione per acquisire l'atto, entro il termine massimo di dieci giorni dal primo invio.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen. (comma 5 e 10)

    La Corte interpreta che la perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 si verifica solo in caso di omessa trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero (comma 10). Una trasmissione incompleta o difettosa non determina automaticamente la perdita di efficacia; il tribunale del riesame può e deve richiedere l'acquisizione dell'atto mancante e sospendere la decisione nei limiti temporali previsti.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata come parametro di censura per motivi di legittimità; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'errata applicazione delle conseguenze previste dall'art. 309.

  • Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021 (Parisi)

    Giurisprudenza richiamata che distingue omessa trasmissione da trasmissione difettosa, affermando che in quest'ultima ipotesi non si determina la perdita di efficacia della misura e che il tribunale può rinviare la decisione per acquisire l'atto non reperito, entro dieci giorni.

  • Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019 (Lizzio)

    Precedente secondo il quale il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese quando gli esiti sono adeguatamente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria; il riesame può basarsi sulle riproduzioni e descrizioni presenti negli atti.

  • Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018 (Fazzalari) e Sez. 1, n. 28978 del 26/06/2001 (Huseini)

    Giurisprudenza richiamata sul potere del tribunale di richiedere il reinvio o l'invio integrale degli atti non reperiti e sul fatto che la circostanza della mancata reperibilità non equivale di per sé alla certezza di omessa trasmissione da parte dell'ufficio requirente.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra omessa trasmissione (mancata inviata degli atti dall'ufficio requirente) e trasmissione difettosa/incompleta: solo la prima porta alla perdita automatica di efficacia della misura cautelare.
  • Se il tribunale del riesame non reperisce un atto indicato nella missiva di trasmissione, deve prima verificare la reale omissione dell'invio e, se opportuno, richiedere nuovamente l'atto al pubblico ministero prima di dichiarare la perdita di efficacia della misura.
  • In caso di supporti informatici non leggibili o non reperiti, il tribunale può disporre un rinvio interlocutorio per acquisire l'atto mancante, nel rispetto del termine massimo di dieci giorni previsto dalla giurisprudenza.
  • Quando i contenuti di riprese video o altri supporti sono integralmente e adeguatamente riassunti o riprodotti in annotazioni di polizia giudiziaria (con fotogrammi o descrizioni significative), il riesame può legittimamente basarsi su tali descrizioni anche in assenza del file originale, salvo che la visione integrale sia ritenuta essenziale per la decisione.
  • Per decidere sulla perdita di efficacia della misura è necessaria la certezza dell'omissione da parte del pubblico ministero; il semplice mancato reperimento nel fascicolo non è sufficiente perché può trattarsi di smarrimento o errore di cancelleria.

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