Cassazione Penale, Sentenza n. 29730/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, di riconoscere il vincolo della continuazione tra tre sentenze irrevocabili di condanna: una per truffa ex art. 640 c.p. commessa a Roma il 15 aprile 2023; una per truffa e sostituzione di persona ex artt. 640 e 494 c.p. commessi a Roma il 3 marzo 2023; una per truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, c.p. commessa a Capurso l'11 luglio 2023. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo non dimostrata l'unicità del disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse valorizzato la contiguità temporale dei fatti, la localizzazione di due episodi a Roma e la propria tossicodipendenza, che sarebbe stata la spinta a delinquere per procurarsi denaro per l'acquisto di stupefacenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Bari. Ha richiamato il principio per cui, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indici concreti dell'unicità del disegno criminoso, e non può fondarsi sulla sola contiguità cronologica o sull'analogia tra i reati. Ha osservato che il condannato non aveva allegato elementi specifici e concreti idonei a dimostrare una programmazione unitaria, mentre le condotte risultavano distanziate nel tempo, svolte in contesti territoriali diversi e connotate, secondo le sentenze, da sfruttamento estemporaneo delle occasioni del momento. Ha inoltre considerato che la tossicodipendenza può rilevare solo se collegata a reati effettivamente connessi a tale condizione e comunque in presenza degli altri requisiti della continuazione; nel caso concreto, la deduzione era stata formulata in modo generico e non superava la lettura di abitualità criminosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È richiamato come titolo di uno dei reati-fine per cui risultavano le condanne irrevocabili oggetto della richiesta di continuazione.
art. 494 c.p.
È richiamato come ulteriore reato contestato in una delle sentenze presupposte alla richiesta di continuazione.
art. 671 c.p.p.
È richiamato quale base normativa dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis.
art. 52 d.lgs. 196/03
È richiamato solo nella clausola finale di anonimizzazione del provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone la verifica di concreti indici della preordinazione unitaria dei reati: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, medesime causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, oltre alla programmazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.
- La mera contiguità cronologica tra gli episodi, o l'identità/analogia dei titoli di reato, non basta a dimostrare il medesimo disegno criminoso, poiché tali dati possono indicare anche semplice abitualità criminosa o scelte di vita devianti.
- L'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione grava sul condannato che la invoca; in difetto di allegazioni puntuali, il giudice può legittimamente escludere l'unicità del disegno criminoso.
- L'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto o manifesta illogicità della motivazione.
- Lo stato di tossicodipendenza può assumere rilievo ai fini della continuazione solo se collegato a reati che ne siano effettiva espressione e comunque non sostituisce la prova degli ulteriori requisiti richiesti per riconoscere il vincolo.
- Quando le condotte appaiono estemporanee, favorite dalle contingenze e rivolte a vittime individuate di volta in volta, la ripetizione dei reati può essere letta come abitualità delittuosa e non come attuazione di un unico programma criminoso.
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