Sentenza n. 2329/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per ottemperanza relativo al riconoscimento della carta elettronica per il docente, liquidando però le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal giudice ordinario, sezione lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici richiesti, con accredito complessivo di euro 2.000,00. Nel giudizio di ottemperanza il TAR aveva ordinato al Ministero di costituire il beneficio entro sessanta giorni, ma aveva liquidato le spese di lite in soli euro 500,00, valorizzando la serialità della controversia. L’appello è stato proposto limitatamente al capo relativo alle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 2233 c.c., della legge n. 247/2012, della legge n. 794/1942 e dei parametri ministeriali, assumendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori risultanti dai parametri del D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale, e la serialità poteva essere valorizzata quale indice di minore impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, pur nel rispetto delle soglie minime parametriche. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi, se versato o anticipato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Fondamento del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati con riguardo alla regolazione e liquidazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza e ai relativi margini di deroga.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.
art. 2, comma 1, D.M. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza e all’impegno della prestazione professionale; la serialità può incidere sulla sua quantificazione quale indice di minore impegno difensivo.
art. 4, comma 4, D.M. 147/2022
La riduzione applicabile ai valori parametrici non consente comunque di scendere al di sotto delle soglie minime risultanti dal sistema parametrico.
D.M. 147/2022
I valori parametrici, anche nello scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese e non possono essere disattesi sino a determinare una somma inadeguata o meramente simbolica.
D.M. 55/2014
I parametri forensi delimitano la discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso, consentendo riduzioni correlate all’impegno difensivo ma nel rispetto delle soglie minime.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali è espressione di discrezionalità, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche o inadeguate rispetto alla prestazione professionale e ai parametri forensi applicabili.
- La serialità del contenzioso, pur non costituendo un’autonoma deroga al principio di soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso quale indice di minore impegno difensivo e di ridotta complessità della causa.
- La riduzione del compenso per la semplicità e serialità della controversia deve comunque rispettare le soglie minime derivanti dai parametri ministeriali applicabili; il giudice non può liquidare le spese al di sotto di tali valori sino a rendere inadeguata la remunerazione dell’attività difensiva.
- Quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza nella regolazione delle spese deve motivare tale scelta; invece, la mera quantificazione dell’importo, se coerente con i parametri e adeguatamente giustificata dalla complessità e serialità della causa, rientra nella sua discrezionalità.
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