Circolare numero 68 del 28-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 337/1988, dal 1° gennaio 1994 non sono più consentiti gli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del DPR n. 218/1978 per le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli dell'allegato 2 del Trattato CEE appartenenti ai settori industria o artigianato. Viene riportato l'elenco delle attività e dei codici interessati, con alcune eccezioni limitate. La circolare disciplina anche la regolarizzazione di eventuali conguagli indebiti effettuati nei mesi di gennaio-marzo 1994, indicando termini, modalità di restituzione, codici da utilizzare nel mod. DM 10/2 e decorrenza dei controlli automatici.
Cessazione dal 1° gennaio 1994 degli sgravi contributivi per alcune imprese dei settori industria, artigianato e altri comparti alimentari, tessile e legno
Cessazione degli sgravi contributivi ex legge n. 337/1988
La circolare interviene per sciogliere la riserva formulata nella precedente circolare n. 8 del 12 gennaio 1989 e stabilisce che, dal 1° gennaio 1994, non è più consentita l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, nei confronti delle imprese di trasformazione dei prodotti compresi nell'allegato 2 del Trattato CEE appartenenti al ramo industria o artigianato.
Ambito di applicazione ed elenco delle attività interessate
La circolare riporta un elenco articolato di prodotti e attività, con i relativi riferimenti CSC e ISTAT '81, per i quali opera l'esclusione dal beneficio. L'elencazione copre, tra gli altri:
- animali vivi, carni e frattaglie commestibili;
- pesci, crostacei e molluschi;
- latte e derivati, uova di volatili e miele;
- prodotti di origine animale non altrove nominati;
- piante vive e prodotti della floricoltura;
- legumi, ortaggi, frutta, caffè, tè e spezie;
- cereali e prodotti della macinazione;
- semi e frutti oleosi, piante industriali e medicinali, paglie e foraggi;
- pectina;
- grassi e oli animali e vegetali, margarine e residui della lavorazione di sostanze grasse;
- preparazioni di carni, pesci, crostacei e molluschi;
- zuccheri, sciroppi, melassi, cacao, preparazioni di ortaggi e frutti;
- mosti, vini, sidri, idromele, alcole etilico e aceti;
- residui e cascami delle industrie alimentari;
- tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco;
- sughero naturale e cascami;
- lino e canapa greggi o preparati ma non filati.
Eccezioni e benefici ancora fruibili
Pur in presenza della cessazione del beneficio, la circolare precisa che rimangono fruibili, per le imprese interessate, le quote residue dello sgravio decennale previsto dall'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla naturale scadenza del decennio per ciascun lavoratore assunto. Restano inoltre utilizzabili le eventuali quote mensili dello sgravio totale annuale previsto dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21 e dal D.L. 18 gennaio 1994, n. 39.
Precisazioni sulle imprese alimentari escluse e sulle eccezioni
La circolare afferma che l'esclusione dal beneficio riguarda in sostanza tutte le imprese del settore alimentare, con alcune eccezioni espresse. In particolare, non sono colpite dall'esclusione le imprese di preparazione e/o imbottigliamento di acque minerali e le imprese di produzione di bevande analcoliche e di acqua di seltz. Sono invece espressamente escluse dal beneficio le imprese che producono succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione e quelle produttrici di acquavite, liquori e altre bevande alcoliche.
Regolarizzazione delle somme indebitamente conguagliate
Le aziende che, per mancato adeguamento tempestivo delle procedure, abbiano continuato a conguagliare sgravi non più dovuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1994 devono procedere alla restituzione tramite una delle denunce DM 10/2 successive all'emanazione della circolare e comunque entro il 20 maggio 1994. L'importo dovuto va aumentato degli interessi al tasso legale. Qualsiasi regolarizzazione successiva a tale data ricade nella disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Modalità di esposizione nel mod. DM 10/2
La circolare fornisce istruzioni operative per la compilazione del mod. DM 10/2:
- gli sgravi indebiti vanno esposti nei righi in bianco dei quadri B-C con la dicitura "REST. SGRAVI L. 337/88" e il codice "M 170";
- gli interessi vanno esposti nei righi in bianco dei quadri B-C con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900";
- in entrambi i casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Decorrenza dei controlli e comunicazioni alle aziende
La procedura di controllo delle denunce DM 10/2 è aggiornata per escludere i benefici, per i codici statistico-contributivi indicati, a partire dalle denunce relative al mese di aprile 1994. Le Sedi devono comunicare immediatamente la circolare alle aziende interessate, così da consentire l'adeguamento delle posizioni contributive e l'eventuale regolarizzazione delle somme indebitamente fruite.
Punti principali
Cessazione del beneficio dal 1° gennaio 1994
In base all'art. 3 della legge 5 agosto 1988, n. 337, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del T.U. approvato con DPR 6 marzo 1978, n. 218, non sono più applicabili, dal 1° gennaio 1994, alle imprese di trasformazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 del Trattato CEE operanti nei settori industria o artigianato.
Attività e comparti esclusi dagli sgravi
La circolare elenca numerose attività escluse, riferite in particolare ai settori alimentare, tabacco, tessile e legno, con indicazione dei relativi prodotti e codici CSC/ISTAT '81. Sono escluse, tra le altre, le attività di trasformazione di carni, pesci, latte e derivati, cereali, oli e grassi, zucchero, cacao, preparazioni di ortaggi e frutti, mosti e vini, residui e cascami alimentari, tabacchi greggi, sughero, lino e canapa.
Eccezioni espressamente conservate
Resta salva la possibilità di continuare a beneficiare per alcune imprese delle quote residue dello sgravio decennale ex art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, fino alla scadenza del decennio per i singoli lavoratori, nonché delle eventuali quote mensili dello sgravio totale annuale previsto dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21 e dal D.L. 18 gennaio 1994, n. 39.
Imprese del settore alimentare non escluse
La circolare precisa che l'esclusione riguarda tutto il settore alimentare, salvo le imprese di preparazione e/o imbottigliamento di acque minerali e di produzione di bevande analcoliche e acqua di seltz. Restano inoltre escluse dal beneficio, perché espressamente previste nella disposizione, le imprese produttrici di succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione e quelle produttrici di acquavite, liquori e altre bevande alcoliche.
Regolarizzazione dei conguagli indebiti gennaio-marzo 1994
Le aziende che avessero continuato a effettuare i conguagli degli sgravi non più dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1994 devono restituire gli importi con una delle denunce DM 10/2 successive all'emanazione della circolare e comunque entro il 20 maggio 1994. Le somme devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale; le regolarizzazioni oltre il termine sono soggette alla disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Compilazione del mod. DM 10/2
L'importo degli sgravi indebiti va indicato nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM 10/2 con la dicitura "REST. SGRAVI L. 337/88" e il codice di nuova istituzione "M 170". L'importo degli interessi va riportato con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900". In entrambi i casi non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Controlli automatici e decorrenza dell'esclusione
La procedura di controllo delle denunce DM 10/2 esclude i benefici, per i codici statistico contributivi indicati, a partire dalle denunce contributive relative al mese di aprile 1994. Le Sedi sono invitate a portare immediatamente la circolare a conoscenza delle aziende interessate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 feb 1994Circolare numero 69 del 28-2-1994
- Circolare · 1 mar 1994Circolare numero 70 del 1-3-1994
- Circolare · 2 mar 1994Circolare numero 71 del 2-3-1994
- Circolare · 25 feb 1994Circolare numero 66 del 25-2-1994
- Circolare · 25 feb 1994Circolare numero 67 del 25-2-1994
- Circolare · 3 mar 1994Circolare numero 73 del 3-3-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →