Circolare numero 69 del 28-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come trattare, nelle domande di ricongiunzione non ancora definite ex art. 1 L. 29/79, i periodi contributivi oggetto di riscatto ex art. 11 L. 233/90. Viene ribadito che il riscatto deve essere integralmente pagato prima della definizione della ricongiunzione e che l’onere va calcolato con il metodo del "doppio calcolo", sommando i due importi e consentendo una rateazione pari alla metà delle mensilità ricongiunte. Si segnala inoltre che la procedura automatizzata è stata modificata per emettere un unico bollettino di pagamento e si invita a riammettere in termini gli assicurati penalizzati dall’emissione di due bollettini distinti. La circolare estende il medesimo criterio anche ai Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell’A.G.O. gestiti dall’Istituto e fornisce istruzioni operative dettagliate per l’utilizzo della procedura informatica.
Riscatto ex art. 11 L. 233/90 e ricongiunzione ex art. 1 L. 29/79
Riscatto ex art. 11 L. 233/90 e ricongiunzione ex art. 1 L. 29/79
La circolare interviene per chiarire il corretto trattamento dei periodi contributivi oggetto di riscatto ex art. 11 della L. 233/90 all’interno di domande di ricongiunzione ex art. 1 della L. 29/79 ancora non definite. L’obiettivo è uniformare le modalità di calcolo dell’onere, evitare duplicazioni di pagamento e rimediare agli effetti prodotti da precedenti emissioni di due bollettini distinti.
Presupposti e criterio di calcolo dell’onere
Viene richiamato il messaggio T.P. n. 41698 del 27.7.92, che già prevedeva, in attesa della procedura automatizzata, che l’onere di ricongiunzione fosse determinato sommando due importi distinti: quello calcolato sui contributi presenti al momento della domanda di ricongiunzione e quello connesso al riscatto ex art. 11 L. 233/90. Conseguentemente, il numero delle rate concedibili deve essere pari alla metà di tutte le mensilità ricongiunte.
La circolare segnala che alcune Sedi hanno invece utilizzato la procedura ordinaria dell’art. 1 L. 29/79 emettendo due bollettini di versamento separati. Da tale prassi sono derivati due problemi:
- gli assicurati hanno sopportato un importo rateale complessivo più elevato rispetto a quello conseguente alla rateazione sull’intero onere di ricongiunzione;
- molti assicurati, non avendo ricevuto avvertenze specifiche, hanno pagato solo il primo bollettino, ritenendo di poter rinunciare alla ricongiunzione collegata al riscatto ex art. 11.
Obbligo di definizione preventiva del riscatto
La circolare ribadisce la necessità di verificare che la definizione della domanda di ricongiunzione sia preceduta dall’integrale pagamento dell’onere di riscatto ex art. 11 L. 233/90. Solo in tal modo è possibile includere correttamente i relativi periodi nel periodo complessivo da ricongiungere e calcolare l’onere finale, dal quale deve essere sottratta la somma già versata per il riscatto stesso.
Per gli assicurati che, non avendo pagato entrambi i bollettini, rischierebbero l’annullamento della ricongiunzione, le Sedi sono invitate a procedere alla riammissione in termini.
Estensione ai Fondi speciali di previdenza
La circolare precisa che la possibilità di inserire nella ricongiunzione periodi contributivi oggetto di preventivo riscatto presso la gestione di provenienza, anche quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente a quella di ricongiunzione, è ammessa anche per i Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell’A.G.O. gestiti dall’Istituto, in applicazione dell’art. 2 della L. 29/79. Per tali fattispecie valgono gli stessi criteri indicati nel documento.
Modifiche alla procedura automatizzata
La procedura "riscatti - rendite - ricongiunzioni" è stata modificata per consentire la determinazione dell’onere di ricongiunzione, effettuata nei casi in esame mediante la tecnica del "doppio calcolo", e l’emissione di un unico blocchetto di pagamento, mod. rrr 2.
La finalità della modifica è eliminare la criticità derivante dall’emissione di due distinti bollettini, che aveva generato sia maggiori oneri rateali sia incertezze interpretative da parte degli assicurati.
Istruzioni operative per il calcolo
La circolare fornisce un esempio applicativo completo. In sintesi, le operazioni da seguire sono:
- verificare che la pratica di riscatto ex art. 11 L. 233/90 sia definita e che l’onere sia stato interamente pagato; se è in corso un pagamento rateale, occorre richiedere l’estinzione in unica soluzione del residuo;
- effettuare un primo calcolo di ricongiunzione ex art. 1 L. 29/79 riferito alla data della domanda di ricongiunzione, tramite il calcolo provvisorio a video della procedura, utilizzando il pgm. 408, opzione 1, gestione pratiche, codice pratica 'rcn' e numero pratica '99999999';
- effettuare un secondo calcolo di ricongiunzione riferito alla data della domanda di riscatto ex art. 11, sempre con calcolo provvisorio a video;
- nel pannello dei dati utili alla scelta della tabella della riserva matematica, indicare l’importo versato per il riscatto ex art. 11 nel campo "importo versato risc. art. 11 L. 233/90", affinché la procedura detragga tale importo dall’onere di ricongiunzione e non l’importo IVS rivalutato dei contributi versati nella gestione cd/cm;
- sommare i due oneri così determinati;
- acquisire nella base anagrafica gpa.92 la domanda di ricongiunzione, con data corrispondente alla data effettiva di presentazione e codice iter "2";
- indicare, nel successivo pannello, l’onere complessivo, i contributi settimanali coincidenti e tutti i periodi di ricongiunzione, compresi quelli presenti nell’estratto contributivo e quelli riscattati ex art. 11.
Esempio numerico richiamato dalla circolare
Nel caso esemplificato, la domanda di ricongiunzione ex art. 1 L. 29/79 è presentata il 10.10.89, con 500 settimane A.G.O. e 50 settimane oggetto di ricongiunzione già riportate all’archivio lavoratori agricoli. Successivamente, la domanda di riscatto ex art. 11 L. 233/90 è presentata il 31.12.91 per 40 settimane, con onere definito e pagato per L. 2.000.000.
Ai fini del primo calcolo, l’anzianità contributiva considerata è di 500 settimane per i soli contributi accreditati e di 550 settimane per il coacervo. Nel secondo calcolo, l’anzianità sale a 640 settimane, derivanti da:
- 500 settimane accreditate fino al 10.10.89;
- 50 settimane oggetto della ricongiunzione del 10.10.89;
- 90 settimane di attività lavorativa dipendente prestata dal 1.11.89 al 31.12.91.
Per il coacervo, il totale è pari a 680 settimane, includendo anche le 40 settimane riscattate ex art. 11. L’importo di L. 2.000.000 deve essere inserito nel campo dedicato al riscatto, così da consentire la corretta detrazione.
Esiti possibili e rateazione
La circolare evidenzia che l’onere di ricongiunzione può anche risultare pari a zero, se l’importo del riscatto ex art. 11 è maggiore o uguale all’onere di ricongiunzione ex art. 1 L. 29/79. In tali casi non è consentito portare l’eventuale eccedenza negativa in diminuzione dell’onere della prima ricongiunzione.
Una volta acquisiti tutti i dati, la procedura mostra il numero massimo di rate concedibili, modificabile in diminuzione, l’importo di ciascuna rata, le modalità di pagamento e la scadenza del primo versamento. Dopo la conferma del calcolo, seguono le stampe ordinarie previste dalla procedura.
Punti principali
Correzione della prassi di calcolo e pagamento
Viene precisato che, nelle ricongiunzioni ex art. 1 L. 29/79 che includono periodi da riscattare ex art. 11 L. 233/90, l’onere deve essere determinato sommando due calcoli distinti: uno riferito alla situazione contributiva esistente al momento della domanda di ricongiunzione e uno riferito ai contributi aggiunti per il riscatto. Il numero delle rate deve essere pari alla metà di tutte le mensilità ricongiunte. Alcune Sedi avevano invece emesso due bollettini separati, con conseguente aggravio degli importi rateali per gli assicurati e confusione sul pagamento dell’onere.
Obbligo di definizione preventiva del riscatto ex art. 11
La circolare ribadisce che la domanda di ricongiunzione può essere definita solo dopo l’integrale pagamento dell’onere di riscatto ex art. 11 L. 233/90, così da poter includere correttamente tali periodi nel periodo complessivo da ricongiungere e sottrarre dall’onere di ricongiunzione la somma già versata per il riscatto. Per gli assicurati che rischierebbero l’annullamento della ricongiunzione per mancato pagamento di entrambi i bollettini, le Sedi devono procedere alla riammissione in termini.
Estensione ai Fondi speciali di previdenza
La possibilità di inserire nella ricongiunzione non ancora definita periodi contributivi oggetto di preventivo riscatto presso la gestione di provenienza, anche se la domanda di riscatto è successiva a quella di ricongiunzione, è riconosciuta anche per i Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell’A.G.O. gestiti dall’Istituto, in applicazione dell’art. 2 della L. 29/79. Per tali casi si applicano gli stessi criteri operativi e di calcolo richiamati nella circolare.
Modifica della procedura automatizzata e bollettino unico
La procedura "riscatti - rendite - ricongiunzioni" è stata modificata per consentire la determinazione dell’onere di ricongiunzione tramite il "doppio calcolo" e l’emissione di un solo blocchetto di pagamento, mod. rrr 2. Viene così superata la precedente emissione di due bollettini separati, ritenuta causa di errori e disagi per gli assicurati.
Istruzioni operative per il calcolo dell’onere
La circolare fornisce una sequenza operativa dettagliata, con esempio numerico, per effettuare i due calcoli provvisori a video tramite il programma 408, gestione pratiche, opzione 1, utilizzando il codice pratica 'rcn' e il numero pratica '99999999'. Nel primo calcolo si considera la situazione contributiva alla data della domanda di ricongiunzione; nel secondo si considera la situazione aggiornata alla data della domanda di riscatto ex art. 11, includendo i periodi riscattati e l’importo già versato per il riscatto nel campo apposito, così da ottenere l’onere corretto depurato del valore del riscatto. I due oneri vanno quindi sommati.
Limiti e particolarità del calcolo
È espressamente chiarito che l’onere di ricongiunzione può anche risultare pari a zero qualora l’importo del riscatto ex art. 11 sia maggiore o uguale all’onere di ricongiunzione ex art. 1 L. 29/79. Non è però ammesso utilizzare un’eventuale eccedenza negativa per ridurre ulteriormente il primo onere di ricongiunzione.
Compilazione della domanda e dati da inserire
Dopo aver acquisito la domanda nella base anagrafica gpa.92, con data di domanda coincidente con quella effettiva di presentazione dell’istanza di ricongiunzione e codice iter '2', la procedura richiede l’indicazione dell’onere complessivo, dei contributi settimanali coincidenti e dei periodi di ricongiunzione. Devono essere indicati tutti i periodi cd/cm, sia quelli già presenti nell’estratto contributivo sia quelli oggetto di riscatto ex art. 11 L. 233/90.
Esito della procedura e rateazione
Una volta acquisiti i dati, la procedura visualizza il numero massimo delle rate concedibili, che può essere ridotto, l’importo della rata, le modalità di pagamento e la data di scadenza del primo versamento. Dopo la conferma del calcolo seguono le ordinarie stampe di esito e di emissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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