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Sentenza

Sentenza n. 1348/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza-diffida diretta alla definizione della vicenda relativa all'occupazione del fondo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 31 ottobre 2024 e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, scegliendo tra acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, restituzione del bene previa riduzione in pristino oppure accordo traslativo transattivo. Ha dedotto che il fondo era stato interessato da un'ordinanza sindacale di occupazione d'urgenza del 1992, che l'occupazione sarebbe divenuta sine titulo allo scadere del termine quinquennale nel 1997 e che l'illecito si sarebbe protratto per oltre ventisette anni. Il Comune ha contestato sia l'esecuzione dell'ordinanza sia l'esistenza di un'occupazione sine titulo, sostenendo che l'area era stata utilizzata esclusivamente in forza di rapporti privatistici, cessati nel 2005, e che il bene era poi tornato nella disponibilità dei proprietari. Ha inoltre eccepito l'erroneità del rito del silenzio e la tardività delle produzioni documentali. Il TAR ha ritenuto che il rito fosse corretto perché la domanda riguardava l'esercizio di un potere pubblico volto alla definizione della vicenda mediante restituzione o acquisizione ex art. 42-bis. Ha considerato rilevabili d'ufficio le questioni processuali e tempestiva la documentazione depositata nel termine dimezzato applicabile al rito ex art. 117 c.p.a. Nel merito, la ricorrente non ha dimostrato i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'effettiva apprensione o utilizzazione del fondo da parte del Comune, né la perdurante disponibilità pubblica dell'area.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza di occupazione del 1992 dimostrasse, da sola, l'effettiva immissione in possesso o l'apprensione materiale del fondo. La successiva stipulazione di contratti di affitto con i proprietari è stata ritenuta logicamente incompatibile con una già avvenuta occupazione autoritativa. Poiché i rapporti contrattuali risultavano cessati nel 2005, mancava la prova di una successiva detenzione o utilizzazione pubblica. Anche le fotografie, raffiguranti vegetazione spontanea e materiali sparsi, non dimostravano opere, infrastrutture o interventi riconducibili al Comune, né un uso attuale del bene da parte dell'amministrazione; la presenza di materiali inerti poteva dipendere da terzi o dall'abbandono del sito. In assenza di prova della detenzione qualificata o della perdurante disponibilità pubblica del fondo, non sussistevano i presupposti per configurare l'obbligo comunale di attivare il procedimento ex art. 42-bis. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il rito avverso il silenzio è correttamente utilizzabile quando la domanda mira ad accertare l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'esercizio di un potere pubblico e a ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 119 c.p.a.

    Al giudizio disciplinato dall'art. 117 c.p.a. si applica il rito abbreviato, con dimezzamento dei termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a.

  • art. 73 c.p.a.

    Nel rito applicabile al giudizio sul silenzio, il deposito dei documenti è consentito fino a venti giorni liberi prima dell'udienza; la produzione effettuata entro tale termine è tempestiva.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    L'obbligo dell'amministrazione di valutare e definire la vicenda mediante acquisizione sanante o restituzione presuppone la prova di una situazione di apprensione, detenzione o utilizzazione pubblica sine titulo del bene.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta al ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa azionata nel giudizio sul silenzio, inclusa l'esistenza di una detenzione o utilizzazione del bene riconducibile alla pubblica amministrazione.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte integralmente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la corretta qualificazione del rito dipende dalla domanda e dal petitum: il rito è applicabile quando il ricorrente sollecita l'esercizio di un potere pubblico e la conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso, anche se l'amministrazione contesta nel merito i presupposti del potere.
  • L'obbligo della pubblica amministrazione di definire una vicenda di occupazione sine titulo ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 presuppone la prova dell'effettiva apprensione, detenzione o utilizzazione del bene da parte dell'amministrazione e della sua perdurante disponibilità pubblica; la mera esistenza di un'ordinanza di occupazione non dimostra, da sola, la concreta esecuzione dell'atto.
  • Nel giudizio sul silenzio l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo di provvedere grava sul ricorrente. In particolare, fotografie che mostrino soltanto vegetazione spontanea o materiali sparsi, senza opere o elementi riconducibili all'amministrazione, non sono sufficienti a dimostrare un'occupazione pubblica attuale o una detenzione qualificata del bene.
  • La successiva stipulazione di contratti di affitto con i proprietari dell'area può costituire elemento incompatibile con la dedotta precedente occupazione autoritativa e, se i rapporti contrattuali risultano cessati, non prova la permanenza di un potere di fatto dell'amministrazione sul fondo.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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