Cassazione Penale, Sentenza n. 26400/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 25/05/2023. Il Di Venti deduceva un unico motivo: omissione di valutazione della memoria difensiva depositata il 27/04/2023, con conseguente vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa. Il contesto sostanziale riguarda la condanna in abbreviato, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., per concorso esterno in associazione di tipo mafioso ("Cosa Nostra") in relazione alla fornitura di calcestruzzo e al rapporto di collusione con famiglie mafiose locali; la Corte territoriale, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva ritenuto dimostrata la persistenza del rapporto e la collusione del Di Venti sulla base di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, precedenti sentenze irrevocabili e fatti contestuali (es. spartizione delle forniture, forniture gratuite/compensazioni, interventi intimidatori).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo: la Corte d'Appello ha fornito motivazione ampia e coerente seguendo i principi indicati nella sentenza di annullamento con rinvio e motivando la persistenza del sodalizio mafioso e del rapporto collusivo con Di Venti anche in epoca successiva al 2001. La Suprema Corte ha osservato che l'omessa esplicita menzione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: chi denuncia tale omissione deve indicare quale argomento decisivo sia stato omesso e dimostrarne l'incidenza; Di Venti non ha assolto questo onere. È stato riaffermato il potere del giudice del rinvio di rivalutare le prove entro i limiti della sentenza di annullamento. Di conseguenza la decisione impugnata è confermata nella sostanza e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; nel caso è stata applicata per contestare il concorso esterno all'associazione mafiosa, valutando la sussistenza di un rapporto di scambio di vantaggi tra l'imprenditore e la consorteria (posizione dominante sul mercato in cambio di risorse/servizi per il sodalizio).
art. 627 c.p.p.
Disciplina i poteri del giudice del rinvio dopo annullamento con rinvio; interpretato nella sentenza come fondamento del potere del giudice di rinvio di riesaminare il compendio probatorio e motivare autonomamente, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte di Cassazione.
art. 238-bis c.p.p.
Consente l'utilizzo di fatti "notori" desumibili da decisioni giudiziarie irrevocabili; la Corte d'Appello ha fatto ricorso a precedenti sentenze irrevocabili per provare l'esistenza e il radicamento territoriale dell'organizzazione mafiosa.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Prevede il vizio di motivazione come motivo di impugnazione; la Cassazione ha applicato il principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive rileva solo se il ricorrente indica quale argomento decisivo è stato omesso e la sua incidenza sul convincimento del giudice.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione il giudice del rinvio ha poteri di piena cognizione e può rivalutare il compendio probatorio, purché motivi il proprio convincimento coerentemente con i principi fissati dalla Corte di Cassazione.
- L'omessa esplicita menzione di una memoria difensiva nella motivazione non determina automaticamente l'annullamento: chi la denuncia deve indicare in modo puntuale l'argomento decisivo omesso e dimostrare la sua rilevanza ai fini della decisione.
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa (imprenditore colluso) è necessario dimostrare un rapporto di reciproci vantaggi concreto e continuativo, non una mera contiguità o accordo occasionale: elementi probatori tipici sono dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che mostrino spartizioni/indirizzamenti del mercato, forniture gratuite o compensi, false fatture e l'uso della forza intimidatoria a vantaggio dell'imprenditore.
- Le decisioni irrevocabili e le risultanze già acquisite possono essere utilizzate per ricostruire il "fatto notorio" della presenza mafiosa locale; tuttavia la continuità temporale del rapporto deve essere provata per collegare fatti successivi all'associazione.
- Chi impugna per mancata valutazione di atti difensivi dovrebbe specificare esattamente quale elemento probatorio o argomento decisivo è stato ignorato e perché avrebbe mutato l'esito del giudizio; altrimenti il motivo sarà probabilmente ritenuto generico e inammissibile o infondato.
- Dal punto di vista difensivo, per contrastare accuse di concorso esterno è strategico contestare l'attendibilità dei collaboratori e delle intercettazioni, fornire documentazione alternativa sull'organizzazione del mercato e dimostrare l'assenza di vantaggi duraturi derivanti dal presunto rapporto con il sodalizio.
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