Cassazione Civile, Ordinanza n. 30817/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, notificato a un socio al 50% di una società a responsabilità limitata, in relazione a utili extra-bilancio ritenuti percepiti in conseguenza di un accertamento emesso nei confronti della società. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la pretesa fiscale in quanto l'atto notificato al socio era motivato per relationem al processo verbale di constatazione e all'accertamento presupposto notificato alla società. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l'avviso notificato al socio dovesse essere corredato dall'allegazione del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, e quindi che la motivazione fosse insufficiente o mancante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato il principio secondo cui, in caso di accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa e di accertamento conseguenziale nei confronti del socio, l'obbligo di motivazione dell'atto notificato al socio è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante la società, pur se notificato solo a quest'ultima. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato il richiamo al processo verbale di constatazione notificato alla società e posto a base dell'accertamento societario, ritenendo l'atto sufficientemente motivato. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241
Invocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 2476 c.c.
Utilizzato dalla Corte per affermare che il socio ha potere di consultare la documentazione sociale e quindi di conoscere l'accertamento presupposto e i documenti giustificativi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario relativo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, l'atto notificato al socio può essere validamente motivato per relationem mediante richiamo all'accertamento e/o al processo verbale di constatazione riferiti alla società.
- La motivazione per relationem dell'avviso emesso nei confronti del socio è sufficiente quando il socio, in ragione dei poteri di consultazione della documentazione sociale, sia posto in condizione di conoscere l'atto presupposto e i relativi elementi giustificativi.
- Non è necessaria l'allegazione materiale all'atto notificato al socio di tutti gli atti già conosciuti o conoscibili tramite la documentazione della società, se il rinvio consente di individuare con chiarezza la pretesa fiscale e le ragioni dell'accertamento.
- Quando il motivo di ricorso attacca la motivazione dell'avviso di accertamento per asserita mancata allegazione del PVC, il giudice deve verificare se il richiamo all'atto presupposto renda comunque intelligibile la pretesa e permetta al destinatario una piena difesa.
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