Cassazione Civile, Ordinanza n. 26733/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativa all'anno 2007, emesso nei confronti di un contribuente che aveva dedotto costi per sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo infondate le riprese perché le spese pubblicitarie erano congrue rispetto al volume d'affari, non vi era prova di sovrafatturazione e non risultava vinta la presunzione prevista dall'art. 90, L. n. 289/2002 e dall'art. 108 d.P.R. n. 917/1986. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 90 L. n. 289/2002, perché la CTR avrebbe applicato la norma speciale senza verificarne l'applicabilità in concreto; 2) violazione/falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2697 c.c., per non avere la CTR verificato in concreto i presupposti di deducibilità dei costi, in particolare inerenza e congruità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure, esaminate congiuntamente per connessione. Ha affermato che, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, a condizione che ricorrano i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Nel caso concreto la CTR aveva comunque esaminato i requisiti di applicabilità della disciplina speciale, con riguardo sia all'effettività della prestazione promozionale dello sponsee sia alla congruità quantitativa dei costi rispetto al fatturato dello sponsor. Tali accertamenti di fatto non erano sindacabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
art. 90, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, se ricorrono i presupposti di legge, sono considerate spese di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, assistite da presunzione legale assoluta.
art. 108, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla CTR e censurato dall'Ufficio in relazione alla deducibilità dei costi.
art. 109, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, rispetto alla quale l'Agenzia lamentava il mancato esame dell'inerenza e della congruità.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, che secondo l'Ufficio sarebbe stato mal governato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione effettuate in favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano i presupposti normativi, sono qualificate dalla legge come spese pubblicitarie e non come spese di rappresentanza, con presunzione legale assoluta.
- La presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 opera solo se sussistono cumulativamente i requisiti del soggetto sponsorizzato, del limite quantitativo di spesa, della finalità promozionale dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e dell'effettiva attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina speciale e la congruità quantitativa del costo, tale valutazione non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del controllo di legittimità.
- In tema di deducibilità dei costi, la contestazione sulla violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, ove il giudice di merito abbia già verificato in concreto i requisiti di applicabilità della norma e la relativa incidenza economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26700/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26704/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26705/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26707/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26709/2022 del 12/09/2022
- ordinanza_civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26710/2022 del 12/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →