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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20276/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

Tre proprietari di immobili agivano contro la società che gestiva un crossodromo per far accertare l'illiceità delle immissioni di rumore provenienti dall'impianto e ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame e condannato la società al risarcimento. In cassazione la società deduceva: 1) violazione della disciplina amministrativa sull'inquinamento acustico, della legge del 1865 allegato E e dell'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente sindacato le autorizzazioni comunali in deroga; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver ammesso e valorizzato prova testimoniale e misurazioni ARPAT ritenute non corrette, assumendo che i rilievi dovessero essere eseguiti all'interno delle abitazioni; 3) violazione dell'art. 844 c.c., per non avere considerato che gli attori conoscevano già l'esistenza del crossodromo al momento dell'acquisto degli appartamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che il giudice ordinario può verificare la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo solo nei limiti della coerenza concreta dell'atto con la normativa di settore, senza sindacarne il merito; ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove e dei fatti è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione; infine ha richiamato il principio per cui, superata la normale tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c., il criterio del preuso ha carattere solo sussidiario e non impedisce la tutela risarcitoria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    La normale tollerabilità delle immissioni è il parametro decisivo; una volta superata, il criterio del preuso ha funzione solo sussidiaria e non esclude l'illiceità della condotta né la risarcibilità del danno.

  • art. 2043 c.c.

    Quando le immissioni eccedono la normale tollerabilità e l'attività risulta illegittima, la responsabilità va ricondotta allo schema generale dell'illecito aquiliano.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è esperibile per violazione di legge, ma non per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità delle autorizzazioni amministrative in deroga, ma la Corte ne esclude la decisività nel senso prospettato.

  • legge 20 marzo 1865, allegato E

    Richiamata dalla ricorrente nel quadro del sindacato del giudice ordinario sull'atto amministrativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3 d.P.R. n. 304 del 2001

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che le misurazioni del rumore dovessero essere effettuate all'interno delle abitazioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle immissioni, il controllo del giudice ordinario sugli atti amministrativi non può sconfinare nel merito della scelta amministrativa, ma può verificare la coerenza concreta dell'autorizzazione con i limiti e le prescrizioni imposti dalla normativa di settore.
  • Le censure che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti, delle testimonianze e delle risultanze documentali non sono ammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • In materia di immissioni intollerabili, il criterio del preuso è solo sussidiario: se il superamento della normale tollerabilità è accertato, la tutela risarcitoria può essere riconosciuta indipendentemente dalla precedente presenza della fonte delle immissioni.
  • Il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni comporta l'illiceità dell'attività fonte del pregiudizio e l'inquadramento della domanda risarcitoria nello schema dell'art. 2043 c.c.
  • La motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se manchi del tutto o sia meramente apparente; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle prove.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieProprietàContenzioso tributarioProve
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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