Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1282/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro, n. 89/2023 pubblicata il 31/03/2023, notificata in forma esecutiva in data 27/04/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Ventimiglia Antonella dell’importo di €. 1.000,00, Vaniglia Sara dell’importo di €. 500,00 e Trinchero Carola dell’importo di €. 2.500,00.

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 89/2023, relativa all'accredito sulla Carta elettronica del docente di complessivi euro 1.000, euro 500 ed euro 2.500

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 89/2023, notificata in forma esecutiva al Ministero il 27 aprile 2023. Il giudicato imponeva l'accredito sulla Carta elettronica del docente di euro 1.000 per due anni scolastici in favore della prima ricorrente, di euro 500 per un anno scolastico in favore della seconda e di euro 2.500 per cinque anni scolastici in favore della terza. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali: il titolo era stato prodotto in copia conforme, notificato al Ministero e, alla data di proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta elettronica delle ricorrenti gli importi stabiliti dal giudicato, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano le 'altre ragioni ostative' previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto ostative, in concreto, la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta del docente, la pluralità di soggetti e fasi coinvolti nell'esecuzione, le difficoltà operative e organizzative del Ministero e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e refusione del contributo unificato ove dovuto. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche quando sussistano altre ragioni ostative connesse, tra l'altro, alle difficoltà di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    , alla data della proposizione del ricorso ... era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    . . . ha aggiunto, al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”

    Ha chiarito che l'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere negata per ulteriori ragioni ostative specificamente riferite alla posizione del debitore pubblico.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si dichiari antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione soccombente, sia prodotto in copia conforme e sia decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete 'altre ragioni ostative', valutate in relazione alle difficoltà normative, finanziarie, organizzative o operative dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione idonea a escludere l'astreinte quando assicuri un rimedio effettivo all'inerzia amministrativa e siano inoltre presenti difficoltà operative e organizzative dell'amministrazione nell'esecuzione di contenziosi seriali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere il pagamento degli interessi legali maturati sulle somme liquidate dal titolo, decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.