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Sentenza

Sentenza n. 9710/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dip. P.A.U., Segreteria di Direzione Apicale rep. n. QI/2019/2021 del 17.12.2021 prot. QI/212561 del 17.12.2021, notificata il 03.01.22, con la quale si rigetta la domanda di permesso di costruire prot. QI/93664 del 29.05.20217 e contestuale mancata formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, DPR 380/01.

Giustizia amministrativa202203271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire e contestuale esclusione della formazione del silenzio-assenso sull’istanza edilizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva respinto l’istanza di permesso di costruire presentata per l’ampliamento di un fabbricato esistente ai sensi della normativa regionale sul piano casa, successivamente integrata con nuovi tipi per il recupero del sottotetto, negando anche la formazione del silenzio-assenso. La società deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, sostenendo che le difformità del tetto rispetto alla concessione edilizia originaria rientrassero nelle tolleranze costruttive e che l’amministrazione ne avesse già riconosciuto la non rilevanza. In secondo luogo, deduceva violazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001 e degli artt. 19, 20, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che il silenzio-assenso si fosse formato, al più tardi, il 3 settembre 2018, decorso il termine previsto dalla legge dall’ultima integrazione documentale. Secondo la ricorrente, l’amministrazione non avrebbe potuto respingere un’istanza già perfezionatasi tacitamente né valorizzare la tardiva comunicazione di inizio lavori. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. La questione decisiva riguardava la possibilità di formazione del silenzio-assenso nonostante la preesistenza edilizia fosse interessata da un ordine di demolizione mai impugnato né eseguito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha rilevato che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, il silenzio-assenso edilizio non si forma, anche secondo l’impostazione più favorevole alla sua natura procedimentale-formale, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni oppure di radicale inconfigurabilità dell’istanza. Nel caso concreto, la ricorrente aveva omesso di rappresentare, sia nell’istanza originaria sia nei nuovi tipi e nelle successive interlocuzioni procedimentali, l’esistenza della determinazione dirigenziale del 2005 che aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia del 2001. Tale omissione è stata qualificata come dichiarazione mendace, o comunque come occultamento di un elemento decisivo relativo alla legittimità della preesistenza, idoneo a impedire la formazione del silenzio-assenso. Il TAR ha ritenuto irrilevante stabilire quale dei due orientamenti generali sul silenzio-assenso edilizio fosse preferibile, poiché entrambi escludono il perfezionamento del titolo in presenza di dichiarazioni mendaci. È stata inoltre respinta la tesi fondata sull’art. 34-bis d.P.R. 380/2001: la norma sulle tolleranze costruttive non poteva essere invocata per giustificare un silenzio-assenso che la ricorrente assumeva già perfezionato nel 2018, in applicazione del principio tempus regit actum, trattandosi di disposizione entrata in vigore successivamente al momento indicato per la formazione del titolo tacito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore di Roma Capitale in euro 3.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001

    Il silenzio-assenso sul permesso di costruire non si forma automaticamente quando ricorrono dichiarazioni mendaci o false attestazioni concernenti la legittimità della preesistenza edilizia.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La disciplina delle tolleranze costruttive non può essere applicata retroattivamente per legittimare un silenzio-assenso che si assumerebbe perfezionato prima della sua entrata in vigore.

  • art. 21, comma 1, l. 241/1990

    in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni

    Le dichiarazioni mendaci o le false attestazioni impediscono la formazione degli effetti favorevoli collegati al silenzio-assenso.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni generali sul silenzio e sulle dichiarazioni, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 20 l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina generale del silenzio-assenso e del procedimento di formazione del titolo.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato autonomamente dal Collegio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato autonomamente dal Collegio.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La determinazione comunale del 2005 aveva ingiunto la demolizione delle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio originario; l’ordine, mai impugnato né eseguito, è stato valorizzato come elemento decisivo per escludere il silenzio-assenso sul successivo permesso di costruire.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il silenzio-assenso non si forma quando il richiedente omette di rappresentare l’esistenza di un ordine di demolizione non eseguito relativo a difformità della preesistenza edilizia, poiché tale omissione integra una dichiarazione mendace o una falsa attestazione su un presupposto essenziale dell’istanza.
  • La formazione del silenzio-assenso edilizio è esclusa, anche secondo l’orientamento che valorizza principalmente la completezza formale della domanda, in presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, oltre che nei casi di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza.
  • L’omessa indicazione di un provvedimento repressivo edilizio riguardante la costruzione preesistente resta rilevante anche se il richiedente sostiene che le difformità rientrino nelle tolleranze costruttive: la legittimità della formazione del silenzio-assenso deve essere valutata secondo la disciplina vigente al momento in cui il silenzio si sarebbe perfezionato.
  • La disciplina sopravvenuta delle tolleranze costruttive non può essere utilizzata, in applicazione del principio tempus regit actum, per sanare retroattivamente l’assenza dei presupposti del silenzio-assenso maturato in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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