Sentenza del 21/05/2020 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Appalto - Consorzio - Prefinanziamento opera - Obbligo ex art. 194 Codice appalti - Applicazione IVA - Principio di alternatività IVA e registro - Applicazione registro a singole parti di contratto soggetto ad IVA - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione dell'applicazione dell'imposta di registro su clausole contrattuali relative al prefinanziamento dell'opera poste a carico del contraente generale. L'ufficio aveva sottoposto a registro parte dell'accordo finanziario, mentre il ricorrente sosteneva che le prestazioni rientravano nell'ambito dell'IVA e quindi dovessero essere assoggettate a quest'ultima (con prevalenza dell'IVA sull'imposta di registro) e che il prefinanziamento costituisce un elemento inscindibile del contratto di appalto.
La decisione
il giudice ha dichiarato illegittimo l'accertamento dell'ufficio: il prefinanziamento previsto per il contraente generale è inscindibilmente collegato alle clausole contrattuali oggetto di imposta sul valore aggiunto; ai sensi della giurisprudenza che afferma la prevalenza dell'IVA, le operazioni rientranti nell'ambito dell'IVA non possono essere assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale ma, se rilevanti, devono essere registrate a tassa fissa. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento che aveva tentato di suddividere e tassare separatamente componenti del finanziamento.
Norme richiamate
art. 194 Codice dei contratti pubblici
assicura l'obbligo del contraente generale di provvedere al prefinanziamento dell'opera; tale obbligazione è inscindibile rispetto alle clausole contrattuali e va considerata unitariamente nel determinare la tassazione
art. 1282 c.c.
riferimento agli interessi compensativi come componente del finanziamento che, insieme ad altre voci (capitale, interessi moratori, rivalutazione, spese accessorie), concorre a formare l'ammontare complessivo del finanziamento
art. 1224 c.c.
riferimento agli interessi moratori in caso di inadempimento, considerati anch'essi parte integrante della tassazione complessiva del finanziamento
principio di alternatività IVA / imposta di registro (giurisprudenza Cassazione)
la giurisprudenza stabilisce la prevalenza dell'IVA sulle imposte proporzionali di registro: le operazioni soggette a IVA devono essere tassate mediante IVA (con registrazione, se dovuta, a tassa fissa) e non assoggettate separatamente a registro nella loro componente imponibile
Massime di principio
- Quando un contratto di appalto prevede che il contraente generale prefinanzi l'opera, le clausole di prefinanziamento vanno considerate unitariamente con il resto del contratto e non possono essere scisse in componenti sottoposte a tassazioni diverse senza un'analisi sostanziale.
- Se la prestazione contrattuale rientra nell'ambito soggettivo e oggettivo dell'IVA, prevale l'assoggettamento a IVA; non è legittimo applicare l'imposta di registro in misura proporzionale su parti che costituiscono il medesimo rapporto imponibile IVA.
- Non è possibile frazionare il debito di finanziamento (capitale, interessi compensativi, interessi moratori, rivalutazione, spese accessorie) per assoggettare separatamente ciascuna componente a diverse imposte quando esse formano un unicum contrattuale collegato a una prestazione soggetta a IVA.
- In casi analoghi occorre verificare preventivamente se la prestazione è soggetta a IVA: se sì, la registrazione (ove richiesta) dovrebbe seguire le regole previste per gli atti assoggettati a IVA (spesso tassa fissa); se invece la prestazione non rientra nell'IVA, può trovare applicazione l'imposta di registro secondo le regole ordinarie.
- Le amministrazioni finanziarie non possono sanare mediante accertamento fiscale una valutazione che frammenta artificiosamente un rapporto unitario per imporre più gravosi tributi proporzionali; la natura sostanziale del rapporto contrattuale è determinante.
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